Armi : Il delitto di porto illegale di armi non sempre assorbe quello di detenzione

3 Nov

Armi : Il delitto di porto illegale di armi non sempre assorbe quello di detenzione

Il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico (o aperto al pubblico) e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta dall’agente: in mancanza di una specifica deduzione da parte dell’imputato in ordine alla concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto a effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 6 n. 46778 del 9/07/2015, Rv. 265489; Sez. 1 n. 18410 del 9/04/2013, Rv. 255687). E’ stato così chiarito che l’assorbimento della detenzione nel porto, che può verificarsi nel solo caso in cui si riscontri una piena coincidenza temporale tra le due condotte, costituisce un’ipotesi residuale e non rispondente, in linea di fatto, all’id quod plerumque accidit, poiché è normale che l’agente acquisti prima la disponibilità dell’arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti con sé, con la conseguenza che solo l’acquisita prova del contrario può giustificare l’assorbimento, senza che si configuri – sul punto – alcun onere probatorio, incompatibile col sistema processuale, a carico dell’imputato, gravando su quest’ultimo un mero onere di allegazione, in assenza del cui assolvimento il giudice può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1 n. 4490 del 20/12/2001, Rv. 220647).

Sez. PRIMAPENALE,Sentenza n.1190811908del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11908PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore SANDRINI ENRICO GIUSEPPE 

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