Categoria: Codice della strada

26 Ott

Codice della strada : Art 186 CdS Rifiuto

A tale proposito l’orientamento del S.C. è costante nell’affermare che il  rifiuto dell’esame alco- limetrico può essere integrato da un comportamento ostruzionistico del conducente sottoposto all’esame e non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso al- colemico (Fattispecie in cui l’imputato, durante l alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rileva- zione del tasso alcolemico, sez. IV, 27.1.2015, Avondo, Rv.262162)   Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1170911709del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11709PEN)2019,udienza del 21/12/2018,Presidente IZZO FAUSTO Relatore BELLINI UGO 

25 Ott

Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest è legittimo in assenza di danni

di Antonio Sansonetti

Per la Cassazione, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non integra necessariamente un reato. Il rifiuto è legittimo se non emergono elementi di pericolo

Rifiutare di sottoporsi ad alcoltest non integra necessariamente reato. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 36548/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda
Nella vicenda, il ricorrente, non avendo rispettato un semaforo rosso, veniva fermato per un controllo. Di fronte alla richiesta degli organi accertatori di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, lo stesso opponeva un secco rifiuto salvo poi tonare sui suoi passi e dirsi disponibile al test.

A quel punto gli accertatori decidevano di non procedere al controllo ritenendo già integrato il reato.

L’iter processuale

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano di conferma della condanna emessa dal Tribunale di Monza, per aver l’imputato rifiutato l’alcoltest a seguito di controllo mentre era alla guida della sua autovettura (art. 186 Co 7 del Codice della strada), veniva proposto ricorso per cassazione.

A motivo del ricorso veniva addotta, invocando costante giurisprudenza di legittimità, la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.

Rifiuto alcoltest e tenuità del fatto

Affermano gli Ermellini, richiamando l’orientamento delle Sezioni unite circa il corretto inquadramento della tenuità del fatto, che il comma 7 dell’art. 186 CDS punisce il rifiuto a sottoporsi al controllo, quando questo è concomitante alla presenza di danni (incidente o investimento).

La condotta tenuta dall’imputato non ha integrato, secondo la Suprema Corte, una particolare pericolosità, essendo oltretutto solo sommariamente indicate nella sentenza di secondo grado le circostanze nelle quali l’imputato veniva fermato.

La Cassazione ha quindi accolto i motivi di ricorso ritenendo che la volontà di non di sottoporsi al test da parte dell’imputato, possa beneficiare (in assenza di danni) della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis cp.

Fonte Studio Cataldi

25 Ott

Codice della Strada: va motivata l’impossibilità della contestazione immediata

Di Lucia Izzo

Il Giudice di Pace di Frosinone ribadisce la necessita che la P.A. motivi espressamente sulle ragioni che non hanno reso possibile la contestazione immediata

Il verbale notificato al trasgressore, che contiene gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve altresì motivare espressamente in ordine alle ragioni per cui si è dovuto ricorrere alla contestazione differita, non essendo stato possibile agire in via immediata. Spetta alla P.A., infatti, l’onere di dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 632/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi su un’opposizione a sanzione amministrativa promossa da un conducente, vittoriosamente assistito dall’avv. Dario Simonelli, destinatario di un verbale per violazione degli artt. 148, comma 11 (soprasso vietato), 141, comma 11, e 7, comma 14, del Codice della Strada.

Il ricorrente, nell’impugnare il verbale, eccepisce la mancanza di prova delle infrazioni commesse, stante anche la mancata contestazione immediata dell’infrazione e l’incompletezza della motivazione resa nel verbale gravato.
La P.A. deve dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa

In effetti, conferma il giudice onorario, nella copia del verbale notificato al ricorrente non si legge la motivazione per la quale la contestazione non è stata effettuata, poiché la frase risulta incompleta. E l’Amministrazione è rimasta contumace senza depositare documentazione a sostegno della sua pretesa.

Il Giudice di Pace rammenta come l’art. 201 C.d.S. prescriva che, quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata dovrà essere, entro 90 giorni dall’accertamento, notificato all’effettivo trasgressore.

La norma, spiega la sentenza, “è finalizzata a tutelare il diritto di difesa, tanto più se si considera che è onere della P.A. dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa, depositando, inoltre, la documentazione relativa cl contesto”, mentre nel caso di specie l’amministrazione è rimasta contumace senza depositare alcunché. Ed è per tali motivi che il giudicante ritiene di accogliere la domanda ai sensi dell’art 7, penultimo comma, della Legge n. 150/2011 sotto il profilo dell’insufficienza di prova.

Contestazione immediata a tutela del diritto di difesa

La pronuncia si innesta nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ammissibilità della contestazione differita. Anche la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8837/2005) ha precisato come la contestazione immediata di cui all’art. 201 C.d.S. assuma “un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio” svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.

Di conseguenza, “la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento”.

La necessità di indicare espressamente le ragioni, tra quelle previste dall’art. 201 C.d.S., per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al trasgressore è stata recentemente ribadita anche Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 511/2020, nei confronti di un conducente che era stato “pizzicato” dallo Scout Speed a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti.

Anche in tale occasione il giudice ha posto l’accento sulla “funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa” che svolge la contestazione immediata imposta dall’art. 201 del Codice della Strada.

Analogamente il Giudice di Pace di Gaeta che, nella sentenza n. 362/2020, ha ribadito (richiamando una Circolare del Ministero dell’Interno in materia di accertamento in forma postuma delle violazioni) che se la contestazione immediata della violazione non è stata materialmente possibile, nel verbale andrà “riportata in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l’hanno impedita”.

Fonte Studio Cataldi

22 Ott

Codice della strada : Art. 186 e 187 CdS Rifiuto occorre Avviso

in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento stru- mentate dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato opponga un rifiuto all’accertamento (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Emanuele, Rv. 270526; conf, Sez. 4 n. 49236 del, 3/11/2016, Mo- rello, non mass.). 3. Tale interpretazione, trova conforto nella motivazione della pronuncia a Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi. Rv. 263024   Sez. QUARTA PENALE,Sentenza n.1008110081del 07/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10081PEN)2019,udienza del 14/02/2019,Presidente FUMU GIACOMO Relatore PEZZELLA VINCENZO 

22 Ott

Codice della strada : Art 186 CdS Avviso difensore anche in ospedale

«In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt.356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari i- ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada». In particolare, in motivazione (al punto n. 6 del “considerato in diritto”) si legge che «[…] L’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att., cod. proc. pen., sussisterà […] non solo nel caso – del tutto pacifico – in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’art. 186 co. 4 C.d.S., all’accertamento del tasso alcolemíco mediante apparecchiatura in dotazione (c.d. etilometro), ma anche in quello, apparentemente dissimile, in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ai sensi dell’art. 186 co. 5 stesso codice, allorché il conducente di un veicolo, coinvolto in incidente stradale, sia cioè sottoposto alle cure mediche. In tale ipotesi, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta dell’organo di polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 186 C.d.S., l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d’indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso ex art. 114 disp. att. Quando, invece, la richiesta sia giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato, nei confronti di soggetto che risulti già indiziato, che sia sottoposto alle cure mediche del caso e versi in condizioni di comprendere il significato dell’avviso ex art. 1i4P& disp att., la necessità di tale preventivo adempimento sorgerà solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato».   Sez. QUARTAPENALE,Sentenza n.7524 del 19/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7524PEN),udienza del 16/11/2018,Presidente DI SALVO EMANUELE Relatore CENCI DANIELE 

17 Ott

Codice della Strada: Art. 186 cds Sintomatico

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito – in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali – ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 36922 del 13/07/2005, Compagnucci, Rv. 232232; Sez. F, n. 36533 del 28/08/2008, Cossu, Rv. 242045; Sez. 4, n. 45122 del 06/11/2008, Corzani, Rv. 241764; Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011, P.G. in proc. Rizzo, Rv. 251004) Sez. QUARTAPENALE,Sentenza n.7524 del 19/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7524PEN),udienza del 16/11/2018,Presidente DI SALVO EMANUELE Relatore CENCI DANIELE 

17 Ott

Codice della strada: Art. 189 cds Omissione di Soccorso

L’obbligo di fermarsi e di prestare l’ assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona insorge, a norma dell’art. 189, comma 1, cod. strada, in presenza di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’interessato. Il presupposto dell’obbligo in esame è dunque costituito dalla mera ricollegabilità dell’incidente al comportamento dell’utente della strada:concetto molto più ampio di quello di responsabilità. L’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza non insorge dunque soltanto allorché l’interessato abbia cagionato l’incidente o abbia comunque una responsabilità nella causazione di quest’ultimo ma anche quando il soggetto abbia comunque esplicato un qualunque ruolo nella cinematica del sinistro, anche senza alcuna responsabilità. Il reato di fuga è infatti un reato omissivo di pericolo, in quanto la legge impone all’ agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia in qualunque modo riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre effetti lesivi ( Cass., Sez. 4, n. 3982 del 28-1-2003) o da cui sia in concreto derivato un danno alle persone ( Cass., Sez. 4, n. 20235 del 14- 6-2006, Mischiatti; Sez. 4, n. 5454 del 9-5-2000; Sez. 4, n. 34621 del 21-8- 2003).Sez. QUARTAPENALE,Sentenza n.7527 del 19/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7527PEN),udienza del 05/12/2018,Presidente IZZO FAUSTO Relatore DI SALVO EMANUELE 

16 Ott

Alcoltest: imputato assolto in caso di dubbi sullo stato d’ebbrezza

di Lucia Izzo

Per il Tribunale di Genova diversi elementi fanno dubitare sullo stato d’ebbrezza dell’imputato, tra cui l’accertamento etilometrico effettuato oltre un’ora dopo l’incidente

Assunzione di farmaci che possono influire sul tasso alcolemico, accertamento etilometrico effettuato oltre un’ora dall’incidente, nonché i risultati identici dei due alcoltest effettuati a distanza di pochi minuti: tutti questi elementi inducono a ritenere sussistenti dubbi concreti sullo stato di ebbrezza dell’imputato. Senza contare l’assenza di omologazione dell’apparecchio utilizzato e le verifiche periodiche non effettate o effettuate in ritardo sullo stesso.

Sono questi gli elementi che hanno indotto il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 3744/2021 (qui sotto allegata), a pronunciare l’assoluzione per insussistenza nel fatto nei confronti di un uomo imputato per guida in stato di ebbrezza, accogliendo cosi la richiesta formulata dal Pubblico Ministero.

In dettaglio, al prevenuto, difeso dagli Avv.ti M.Maurizio e M.Guido del Foro di Genova, si contesta la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b) e commi 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada.

L’uomo era stato sottoposto a controllo dopo che la polizia era intervenuta, di notte, sul luogo del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in qualità di conducente di una vettura, non di sua proprietà, della quale aveva perso il controllo andando poi a urtare ripetutamente il guard-rail e poi un palo della luce. L’alcoltest aveva rilevato un tasso alcolemico 1,08 g/l alle 4:10 e di 1.08 g/l alle 4:17.

Interferenze sulla prova spirometrica

A seguito dell’audizione di testi e consulenti, nonché acquisiti i necessari documenti, in giudizio emerge come il conducente assumesse un farmaco che poteva avere ripercussioni sull’assunzione di alcol: come sottolinea la difesa, il medicinale avrebbe potuto provocare un aumento del livello ematico nel sangue e dunque interferire sulla prova spirometrica con possibile errore del dato rilevato dallo strumento.

Un assunto la cui riprova è rinvenibile nel fatto che i due test hanno fornito risultati identici, circostanza che non apparirebbe compatibile, né scientificamente né tecnicamente, e neppure confacente con la cinetica di assorbimento dell’alcol nel sangue.

Tra l’altro, la difesa sottolinea come l’accertamento etilometrico, intervenuto dopo 69 minuti dall’incidente, non avrebbe avuto valore legale secondo il D.M. 196/90. Nel verbale, infatti, neppure sarebbe presente alcun elemento sintomatico dell’ebbrezza dell’uomo, che viene descritto come “presente” e con solo po’ di alito vinoso. Solo un prelievo ematico, in sostanza, avrebbe permesso di accertare con sicurezza il tasso di alcol nel sangue.
Ritardo nel rilevamento

In effetti, conferma il Tribunale “questo distacco di rilevamento temporale non appare di per sé definitivamente rassicurante sulla qualità dell’accertamento, in quanto tardivo”, premessa a cui seguono ulteriori considerazioni idonee a incidere sulla qualità tranquillizzante della prova concreta.

In primis, si menziona l’indicato possibile o probabile effetto di interferenza sull’accertamento etilometrico del farmaco che provatamente l’uomo assumeva per inalazione. In secondo luogo, l’assenza di decisivi elementi sintomatici di ebbrezza ulteriore.

Il terzo elemento su cui si sofferma il magistrato è un “dato oggettivo e tecnico” idoneo a porre ulteriori e rilevanti dubbi anche sulla corretta taratura dell’apparecchio in quella circostanza e che deve essere valutato secondo la Curva di Widmark: come noto, questa indica la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, la quale assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo”.
Variazione dei valori accertati

È dato giurisprudenziale, si legge in sentenza, “che i valori possano variare da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione” e, tra l’altro, nel caso concreto, “i risultati degli alcoltest (tra l’altro eseguiti a più di un’ora dal fatto) esattamente identici, eseguiti alla rilevante distanza di tempo dal fatto sopra indicata, appaiono in contrasto con la previsione della regola generale della Curva”.

Di regola, spiega il magistrato, i valori accertati sono tra loro diversi proprio in virtù del duplice accertamento, che non può essere a distanza inferiore ai 5 minuti, che si inserisce nella fase crescente o in quella decrescente della curva.

I risultati identici dei due scontrini, dunque, sarebbero sintomatici del cattivo funzionamento della macchina. Tra l’altro, come evidenziato dal consulente della difesa, dalla lettura del libretto metrologico dell’apparecchio si evince, non solo, la mancanza dell’omologazione dello strumento, ma anche che le verifiche periodiche erano state effettuate in ritardo o non correttamente mantenute.

In conclusione, residuano dubbi circa l’accertamento concreto dell’ebbrezza dell’imputato mentre guidava al momento del sinistro per cui è processo e, in virtù di tutto quanto esposto, il Tribunale ritiene mancante una prova certa in ordine alla stessa sussistenza del fatto di reato contestato all’imputato. Da qui la piena assoluzione dello stesso.

Studio Cataldi

16 Ott

Alcoltest: imputato assolto in caso di dubbi sullo stato d’ebbrezza

di Lucia Izzo

Per il Tribunale di Genova diversi elementi fanno dubitare sullo stato d’ebbrezza dell’imputato, tra cui l’accertamento etilometrico effettuato oltre un’ora dopo l’incidente

Assunzione di farmaci che possono influire sul tasso alcolemico, accertamento etilometrico effettuato oltre un’ora dall’incidente, nonché i risultati identici dei due alcoltest effettuati a distanza di pochi minuti: tutti questi elementi inducono a ritenere sussistenti dubbi concreti sullo stato di ebbrezza dell’imputato. Senza contare l’assenza di omologazione dell’apparecchio utilizzato e le verifiche periodiche non effettate o effettuate in ritardo sullo stesso.

Sono questi gli elementi che hanno indotto il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 3744/2021 (qui sotto allegata), a pronunciare l’assoluzione per insussistenza nel fatto nei confronti di un uomo imputato per guida in stato di ebbrezza, accogliendo cosi la richiesta formulata dal Pubblico Ministero.

In dettaglio, al prevenuto, vittoriosamente difeso dagli Avv.ti Mascia Maurizio e Mascia Guido del Foro di Genova, si contesta la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b) e commi 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada.

L’uomo era stato sottoposto a controllo dopo che la polizia era intervenuta, di notte, sul luogo del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in qualità di conducente di una vettura, non di sua proprietà, della quale aveva perso il controllo andando poi a urtare ripetutamente il guard-rail e poi un palo della luce. L’alcoltest aveva rilevato un tasso alcolemico 1,08 g/l alle 4:10 e di 1.08 g/l alle 4:17.
Interferenze sulla prova spirometrica

A seguito dell’audizione di testi e consulenti, nonché acquisiti i necessari documenti, in giudizio emerge come il conducente assumesse un farmaco che poteva avere ripercussioni sull’assunzione di alcol: come sottolinea la difesa, il medicinale avrebbe potuto provocare un aumento del livello ematico nel sangue e dunque interferire sulla prova spirometrica con possibile errore del dato rilevato dallo strumento.

Un assunto la cui riprova è rinvenibile nel fatto che i due test hanno fornito risultati identici, circostanza che non apparirebbe compatibile, né scientificamente né tecnicamente, e neppure confacente con la cinetica di assorbimento dell’alcol nel sangue.

Tra l’altro, la difesa sottolinea come l’accertamento etilometrico, intervenuto dopo 69 minuti dall’incidente, non avrebbe avuto valore legale secondo il D.M. 196/90. Nel verbale, infatti, neppure sarebbe presente alcun elemento sintomatico dell’ebbrezza dell’uomo, che viene descritto come “presente” e con solo po’ di alito vinoso. Solo un prelievo ematico, in sostanza, avrebbe permesso di accertare con sicurezza il tasso di alcol nel sangue.
Ritardo nel rilevamento

In effetti, conferma il Tribunale “questo distacco di rilevamento temporale non appare di per sé definitivamente rassicurante sulla qualità dell’accertamento, in quanto tardivo”, premessa a cui seguono ulteriori considerazioni idonee a incidere sulla qualità tranquillizzante della prova concreta.

In primis, si menziona l’indicato possibile o probabile effetto di interferenza sull’accertamento etilometrico del farmaco che provatamente l’uomo assumeva per inalazione. In secondo luogo, l’assenza di decisivi elementi sintomatici di ebbrezza ulteriore.

Il terzo elemento su cui si sofferma il magistrato è un “dato oggettivo e tecnico” idoneo a porre ulteriori e rilevanti dubbi anche sulla corretta taratura dell’apparecchio in quella circostanza e che deve essere valutato secondo la Curva di Widmark: come noto, questa indica la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, la quale assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo”.
Variazione dei valori accertati

È dato giurisprudenziale, si legge in sentenza, “che i valori possano variare da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione” e, tra l’altro, nel caso concreto, “i risultati degli alcoltest (tra l’altro eseguiti a più di un’ora dal fatto) esattamente identici, eseguiti alla rilevante distanza di tempo dal fatto sopra indicata, appaiono in contrasto con la previsione della regola generale della Curva”.

Di regola, spiega il magistrato, i valori accertati sono tra loro diversi proprio in virtù del duplice accertamento, che non può essere a distanza inferiore ai 5 minuti, che si inserisce nella fase crescente o in quella decrescente della curva.

I risultati identici dei due scontrini, dunque, sarebbero sintomatici del cattivo funzionamento della macchina. Tra l’altro, come evidenziato dal consulente della difesa, dalla lettura del libretto metrologico dell’apparecchio si evince, non solo, la mancanza dell’omologazione dello strumento, ma anche che le verifiche periodiche erano state effettuate in ritardo o non correttamente mantenute.

In conclusione, residuano dubbi circa l’accertamento concreto dell’ebbrezza dell’imputato mentre guidava al momento del sinistro per cui è processo e, in virtù di tutto quanto esposto, il Tribunale ritiene mancante una prova certa in ordine alla stessa sussistenza del fatto di reato contestato all’imputato. Da qui la piena assoluzione dello stesso.

Fonte Studio Cataldi