Categoria: Codice della strada

8 Set

Codice della strada: Art. 116 cds  Recidiva nel biennio

Va premesso che il ricorrente veniva sanzionato ex art. 116 comma 1, 15 e 17 del C.d.S. per avere circolato alla guida di un auto senza patente perché revocata con provvedimento della Prefettura di Pesaro n. 715/2016. Va ribadita, invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale / la conformità al quadro costituzionale della fattispecie in esame; in tema di guida senza patente/ per l’integrazione della recidiva nel biennio/ idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 -dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 de126/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S,Rv. 26824701).Tale orientamento si richiama alla definizione del concetto di “recidiva nel biennio” che è stata formulata per l’identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, laddove la previsione dell’art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui “Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”. In tal senso il ‘nuovo reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa, come nella specie. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto, non sussiste alcun profilo di incertezza od indeterminatezza nella fattispecie in esame, correttamente applicata al Troncato che, nel biennio successivo alla revoca della patente, ha reiterato la violazione già contestata. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.32453 del 05/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:32453PEN), udienza del 22/06/2022, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore CIRESE MARINA

26 Lug

Codice della strada: Art. 186  CdS Aggravante Sinistro

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’ag- gravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rile- vanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la deci- sione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla con- dotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il condu- cente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di “incidente stradale”, pertanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo, invece, ne- cessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determi- nare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). Inoltre, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur pro- cedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni con- nessione con il suo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620). Inoltre, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita ca- pacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricol- legabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.29362 del 25/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:29362PEN), udienza del 03/05/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore ESPOSITO ALDO

26 Lug

Codice della strada: Art. 186 CdS Adempimento obbligo di dare avviso non occorre la  sottoscrizione dell’interessato

L’adempimento dell’obbligo di dare avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, infatti, è documentato dal verbale sottoscritto dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che lo hanno redatto, senza che sia necessaria la sottoscrizione dell’interessato, perché l’avviso è un atto proprio degli operanti che redigono il verbale (Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018, dep. 2019, Bontempi, Rv. 274978; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287; Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.29059 del 22/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:29059PEN), udienza del 12/07/2022, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore VIGNALE LUCIA

26 Lug

Codice della strada: Sinistro in area privata ad uso pubblico

Questa Corte Suprema ha più volte stabilito che la natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non è di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilità dell’azione diretta, già contemplata dalla legge n. 990 del 1969. È, invero, costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili ratione temporis), l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (principio, tra l’altro, affermato proprio con riferimento ad una fattispecie – analoga alla presente – relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l’impresa (così, Sez. 3 civ., n. 17017 del 28/06/2018, Rv. 649512 – 01; Sez. 3 civ., n. 9441 del 11/06/ 2012, Rv. 622675 -01; Sez. 3 civ., n. 20911 del 27/10/2005, Rv. 584551-01). Al riguardo, vale la pena sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico (Sez. 3 civ., n. 13254 del 06/06/2006, Rv. 589731 – 01). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 della L. n. 990/1969, pertanto, l’azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile è ammessa ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, ossia quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone. Invero, è rilevante che all’area sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni, come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l’impresa (Sez. 3 civ., n. 20911 del 27/10/2005, Rv. 535578-01; Sez. 3 civ., n. 4603 del 11/04/2000, Rv. 535578 -01). 3. Le anzidette argomentazioni appaiono, peraltro, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, secondo il quale l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 – relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità – deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso (Corte di giustizia, Sez. 3, n. 162 del 04/09/2014: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui era munito; nello stesso senso, Corte di giustizia, Sez. 6, n. 334 del 20/12/2017 la quale ha affermato che l’articolo 3, comma 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che esso fa divieto ad una normativa nazionale di escludere dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni prodottisi durante la guida di autoveicoli su strade e terreni non «idonei alla circolazione», a prescindere dalla circostanza per cui detti suoli siano o meno «comunemente utilizzati»).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.29016 del 22/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:29016PEN), udienza del 14/01/2022, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore DAWAN DANIELA

18 Lug

Codice della strada: Art. 186 CdS  Rifiuto – in caso di rifiuto non sussiste obbligo di dare avviso al difensore

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (così, tra le tante, Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745-01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072-01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028-01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579-01) Ciò in quanto l’avvertimento ex art.114 disp. att. cod. proc. pen. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza, e l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, cod. strada. E’ stato osservato, ancora, che l’art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione «nel procedere al compimento degli atti», indica chiaramente il momento in cui ci si accinge a compiere l’atto, nella specie di rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e perciò, se ci si sta apprestando a compiere l’atto, significa che l’interessato vi abbia acconsentito. Il rifiuto eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada – è da considerarsi che avvenga in un momento antecedente. Ritiene il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell’art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed at1:uazione del codice della strada, nel quale, disponendo sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che «Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomal:iche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida». La lettera della norma, che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell’area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce, altresì, ,attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «ovvero», l’alternativa fra l’ipotesi dell’accertamento e quella del rifiuto, sicché se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche «Nel procedere agli accertamenti» ovvero in caso di «rifiuto opposto dall’interessato», significa che il rifiuto precede l’inizio del compimento dell’atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanza difensiva prevista dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Operata questa ulteriore precisazione – esclusivamente utile ad illuminare l’intenzione legislativa in ordine all’inizio del compimento dell’atto assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, che implica la sola constatazione dei sintomi, alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, in quanto rifiutata – deve ritenersi, condividendo quanto affermato dall’orientamento sopra indicato, che l’obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilonnetrico, essendo il reato perfezionato nel momento stesso dell’espressione della volontà di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia dell’avviso di farsi assistere da un difensore. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.27616 del 15/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:27616PEN), udienza del 26/05/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore D’ANDREA ALESSANDRO

18 Lug

Codice della strada : Art. 187 CdS  Rifiuto – l’ammissione di avere assunto stupefacenti non giustifica il rifiuto di sottoporsi all’accertamento,

“Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione. (Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021, Fini, Rv. 281206). Il rifiuto, dunque, paralizza l’accertamento, non potendo l’attualità dell’assunzione essere desunta dalla mera dichiarazione dell’interessato. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.27581 del 15/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:27581PEN), udienza del 12/04/2022, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore NARDIN MAURA

30 Giu

Codice della strada: Art. 186 CdS Valido Consenso

Ed invero, quanto alla dedotta carenza di valido consenso, si ricorda che pacificamente, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.24478 del 24/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:24478PEN), udienza del 17/03/2022, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore PAVICH GIUSEPPE

22 Giu

Codice della strada: Art. 214 CdS  Fermo Fiscale 

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 214, comma ottavo, CDS e 86 d.p.r. 602/1973, per aver la sentenza ritenuto applicabile la disciplina del fermo amministrativo, sebbene il veicolo del ricorrente fosse stato sottoposto a fermo fiscale a garanzia di somme richieste dall’amministrazione, ipotesi per la quale non opera la sanzione dell’art. 214 CDS. Il motivo è infondato. L’art. 86, comma terzo, D.P.R. 602/1973 estende l’ambito delle condotte punibili dall’art. 214, comma ottavo, CDS anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale, a garanzia del pagamento di somme dovute all’amministrazione. La disposizione prevede espressamente che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiamando esclusivamente la sanzione prevista per il fermo amministrativo, differenziandosi nei presupposti dall’autonoma fattispecie illecita disciplinata dall’art. 214, comma ottavo, CDS, cui si riferisce anche la circolare interpretativa n. 300/A/559/19/101/20/21/4, citata dal ricorrente. La finalità della disposizione è volta a sanzionare il fatto della circolazione con un mezzo sottoposto al vincolo, anche quando il conducente non ne sia nominato custode, allo scopo di presidiare le finalità cui è preposto il fermo, che, com’è noto, è atto di una procedura puramente afflittiva e coercitiva, essendo diretta a provocare il pagamento da parte del debitore (Cass. s.u. 15354/2015) Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.16787 del 24/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:16787CIV), udienza del 29/04/2022, Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI  Relatore FORTUNATO GIUSEPPE

22 Giu

Codice della strada: Tamponamento a catena veicoli incolonnati

“Nel caso in cui il tamponamento a catena interessi veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cass. civ., sez. III, 18234/2008). Cass.VI sezione civile 1 giugno 2022 n.17896

12 Giu

Codice della strada : Art. 186 CdS Curva di Widmark

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non sono elementi determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, dato un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo -, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.22492 del 09/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:22492PEN), udienza del 24/03/2022, Presidente PEZZELLA VINCENZO  Relatore DAWAN DANIELA