Categoria: Codice della strada

24 Mag

Codice della strada: ZTL  Autorizzazione in favore della persona invalida – validità su tutto il territorio nazionale –

In tema di sanzioni amministrative, il “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale, considerato che l’autorizzazione in parola non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, il quale non può porre limitazioni non previste per legge.(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di merito che aveva rigettato l’opposizione formulata dalla conducente di un veicolo che recava a bordo il padre disabile – provvisto di contrassegno rilasciato da Comune diverso da quello in cui la violazione era stata rilevata – sul presupposto che la sola esposizione del contrassegno, in quanto non rilevabile dal sistema automatico di controllo, non fosse sufficiente ad autorizzare il transito in aree interdette).

Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8226 del 14/03/2022 (Rv. 664431 – 01) Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  C. (VAGLIO MAURO) contro R. Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 17/12/2020 Riferimenti normativi: DPR 16/09/1996 num. 610 art. 217, DPR 24/07/1996 num. 503 art. 11 CORTE COST., DPR 24/07/1996 num. 503 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 719 del 2008 Rv. 601282 – 01

24 Mag

Codice della strada:  Responsabilita’ civile da incidenti stradali – veicolo in sosta –

Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; ne consegue che anche il movimento del motoveicolo che non mantenga la posizione di arresto a margine della strada e si riversi su un fianco cadendo su un pedone rientra nel concetto di circolazione rilevante ai fini dell’art. 2054 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale la quale aveva ritenuto che, per applicare la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c., il danneggiato avrebbe dovuto provare che l’evento dannoso derivasse dalla circolazione, a cui la sosta può essere equiparata solo se il sinistro è eziologicamente collegabile al movimento del mezzo). Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9948 del 28/03/2022 (Rv. 664456 – 01) Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. F. (DAL CIN ALESSANDRA) contro D.  Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/05/2020  Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8620 del 2015 Rv. 635401 – 01

24 Mag

Codice della strada: Violazione codice della strada – irregolarità della segnaletica – mancanza della segnaletica – onere della prova.

In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l’inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.  Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022 (Rv. 664191 – 01) Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.P. (PROSPERINI ALBERTO) contro P. Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 23566 del 2017 Rv. 645584 – 01

17 Mag

Codice della strada : Art. 148 CdS Sorpasso velocipedi e motocicli

Va premesso che, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolartmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato e della minore sta- bilità del veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista (Sez. 4, n. 23079 del 30/01/2017, Scenini, Rv. 270198; Sez. 4, n. 15211 del 12/10/1990, Dal Bosco, Rv. 185805). Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni dì marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo l’incolumità degli utenti della strada. Perché la manovra di sorpasso possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere abbia a disposizione, fra l’altro, visibilità idonea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla prima delle surriferite condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e cioè in modo che il conducente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale compimento della manovra (conforme- mente, in vicenda avvenuta sotto la vigenza del Codice della Strada abrogato, Sez. 4, n. 16404 del 16/10/1990, Del Monte, Rv. 185999) A tale proposito, questa Corte ha affermato che lo spazio libero sufficiente, previsto dall’art. 148 C.d.S. in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un’adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e perico- loso (Sez. 4, n. 23079 del 2017 cit.; Sez. 4, 01/10/1987, Magliano, Rv. 177903). Pertanto, ogni qualvolta il conducente riscontri una situazione di potenziale peri- colo quale conseguenza della operazione di sorpasso, deve desistere dal portarlo a compimento (Sez. 4, n. 23079 del 2017 cit.; Sez. 4, n. 10583 del 20/09/1988, Mic- cinelli, Rv. 179576). Il conducente di un veicolo, nell’accingersi ad un sorpasso – che costituisce ma- novra pericolosa e complessa – non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza nessun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circo- stanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Sez. 3 civ., n. 31009 del 30/11/2018, Rv. 651866 – in fattispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell’esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all’art. 2054, comma 2, cod. cív., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall’art. 148, comma 3, C.d.S. che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trat- tandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest’ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile; Sez. 3 civ., n. 5505 del 29/02/2008, Rv. 601864 – nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell’applicare l’art. 106 del previgente Codice della Strada, aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l’effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell’autovettura da sorpassare).  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.18738 del 12/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18738PEN), udienza del 11/11/2021, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore ESPOSITO ALDO

5 Mag

Codice della strada: Artt. 186 e 187 CdS Rifiuto

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione delralcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4 – n. 33594 del 10/02/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281745 – 01) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.17688 del 04/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:17688PEN), udienza del 20/04/2022, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore FERRANTI DONATELLA

12 Apr

Codice della strada: Art. 186 CdS  Si giustifica dicendo di aver bevuto dopo il sinistro condannato

Questa Corte ha affrontato in più occasioni il tema della prova dell’accertamento del tasso alcolemico, quando il relativo esame, sia esso effettuato tramite alcoltest, che attraverso il prelievo ematico, intervenga a distanza di tempo dalla condotta di guida. 3.1. Si è, innanzitutto, precisato il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694). Nondimeno, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Cinninari, Rv. 261573). Ciò, non significa, tuttavia, che sia necessario, per l’accusa, corroborare l’accertamento strumentale con ulteriori elementi indiziarii perché il rilievo del tasso alcolemico è di per sé sufficiente, ove avvenga nel rispetto delle modalità previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento, a dimostrare il superamento dei limiti indicati dalle ipotesi di cui all’art. 186, comma 2 C.d.S.. Interviene, invece , la regola distributiva dell’onere probatorio, perché “La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell’imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida; di essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell’alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così seguitando. Anche l’incidenza della cd. curva alcolimetrica – prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici – non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell’accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida” (Cfr. anche Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725, in motivazione; Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, De Nicolò, Rv. 271532; Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689). Ne consegue che “in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento” (ancora: Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725).3.2. Nel caso i specie, la Corte territoriale, preso atto che dall’esame ematico, intervenuto a distanza di più di due ore dal sinistro, è risultato un tasso alcolemico oltrepassante la soglia dell’art. 186, comma 2 lett.c), ha escluso la verosimiglianza della giustificazione fornita dall’imputato, secondo il quale il superamento della soglia sarebbe stato causato dall’assunzione di alcool, in un momento successivo all’incidente, in quanto l’imputato, con precedenti per il reato di guida in stato di ebbrezza, era a conoscenza delle modalità di controllo e ove egli avesse assunto bevande alcoliche nell’attesa dei soccorsi lo avrebbe rappresentato agli operanti, mentre non solo ciò non è accaduto, né nell’immediatezza del loro intervento, né in un secondo momento, ma nessuna bottiglia di alcolici è stata rinvenuta in suo possesso.

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.13732 del 11/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:13732PEN), udienza del 23/03/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore NARDIN MAURA

7 Apr

Codice della strada: Art. 186 co 7  cds Rifiuta alcoltest poi fa esame ematico è reato

La contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7, codice della strada presuppone il rifiuto alla sottoposizione all’accertamento mediante apparecchi portatili e nell’immediatezza del controllo (disciplinati dai commi 3 e 4), a nulla rilevando che, in un momento successivo, la persona sospettata di guidare in stato di ebrezza si sottoponga all’esame ematico (previsto per il caso di incidente dal comma 5). L’art. 186, comma 7, cit., non a caso sanziona il rifiuto dell’accertamento «di cui ai commi 3, 4 o 5», indicando chiaramente come il reato sia integrato dal rifiuto ad una delle predette modalità di controllo. Va, pertanto, affermato il principio secondo cui la contravvenzione in questione integra un reato istantaneo, che deve ritenersi consumato nel momento stesso in cui la persona richiesta di sottoporsi al test con l’etilometro si rifiuti, a nulla rilevando che, in un momento successivo e dopo un lasso temporale apprezzabile, non si opponga al prelievo ematico.   Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.11527 del 29/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:11527PEN), udienza del 02/03/2022, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore DI GERONIMO PAOLO

7 Apr

Codice della strada: Art. 135 CdS

Invero, l’ art. 135 co. 1 cds – norma invocata dal ricorrente – prevede che” Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validita’,  E’ vero che, in merito alla interpretazione di tale norma di legge, si registrano nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti contrastanti, in ordine alle condizioni necessarie per la sussistenza del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da uno Stato estero.  Secondo un orientamento più risalente, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 digs. 30aprile 1992, n. 285 (Sez. 5 n. 24227 del 28/04/2021, Rv. 281439; Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180).  Più recentemente si è però affermato un opposto indirizzo secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, posto che la patente di guida straniera ha una sua intrinseca valenza probatoria a prescindere dal suo abbinamento con gli altri requisiti previsti dalle disposizioni indicate (Sez. V, n. 45255 del 27/10/2021, Rv. 282252). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.12193 del 01/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:12193PEN), udienza del 14/02/2022, Presidente PALLA STEFANO  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

22 Mar

 Codice della strada: Art. 186 e 187 CdS Per il  rifiuto non occorre avviso al conducente

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (così, tra le tante, Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745-01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072-01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028-01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579-01). Ciò in quanto l’avvertimento ex art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza, e l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art.186, comma 7, cod. strada. E’ stato osservato, ancora, che l’art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione «nel procedere al compimento degli atti», indica chiaramente il momento in cui ci si accinge a compiere l’atto, nella specie di rilevazione dell’alcolennia mediante etilometro, e perciò, se ci si sta apprestando a compiere l’atto, significa che l’interessato vi abbia acconsentito. Il rifiuto eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada – è da considerarsi che avvenga in un momento antecedente. Ritiene il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell’art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, nel quale, disponendo sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che «Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida». La lettera della norma, che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell’area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce, altresì, attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «ovvero», l’alternativa fra l’ipotesi dell’accertamento e quella del rifiuto, sicché se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche «Nel procedere agli accertamenti» ovvero in caso di «rifiuto opposto dall’interessato», significa che il rifiuto precede l’inizio del compimento dell’atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanza difensiva prevista dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Operata questa ulteriore precisazione – esclusivamente utile ad illuminare l’intenzione legislativa in ordine all’inizio del compimento dell’atto assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, che implica la sola constatazione dei sintomi, alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, in quanto rifiutata – deve ritenersi, condividendo quanto affermato dall’orientamento sopra indicato, che l’obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento stesso dell’espressione della volontà di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia dell’avviso di farsi assistere da un difensore. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9010 del 17/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:9010PEN), udienza del 03/03/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore D’ANDREA ALESSANDRO

16 Mar

Codice della strada: Art. 189 CdS Reato di fuga

‘E stato affermato che nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (sez.4, 12.12.2012, Meta, Rv.254667). L’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comporta- mento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti. (In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all’elemento volitivo, può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio sez.4, n.33772 del 15 Giugno 2017, Dentice). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8455 del 14/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:8455PEN), udienza del 01/02/2022, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BELLINI UGO