Categoria: Furto

27 Feb

Furto : Furto Consumato

:”Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso”) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8327 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8327PEN), udienza del 15/02/2023, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BRUNO MARIAROSARIA

19 Feb

Furto : Art. 625 cp  Destrezza

Va rilevato invero che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”. (Fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici) (Sez. 5, n. 48915 dell’1.10.2018, Rv. 274018). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5717 del 10/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5717PEN), udienza del 17/01/2023, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore CIRESE MARINA

31 Gen

Furto : Furto e non ricettazione detenzione assegni o carte di credito smarrite

“nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori” (Sez. 2, n. del 4132 del 18 ottobre 2019, dep. 2020, Slavos Kostantin, Rv. 278225). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.3371 del 26/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3371PEN), udienza del 24/11/2022, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore GALLUCCI ENRICO

11 Gen

Furto : Art. 625 cp  Destrezza aiuta a caricare i bagagli e ruba da una tasca di una borsa

Quanto alla circostanza aggravante della destrezza, la sentenza impugnata ha osservato che l’imputato, offrendosi di portare le valige, ha creato le condizioni per l’affidamento della vittima, della quale ha prontamente approfittato, ed ha considerato tale condotta come destra, nel senso di scaltra, facendo corretta applicazione dei principi declinati dalle Sezioni Unite, secondo la cui linea interpretativa la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l’agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. ( Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L’elemento specializzante dell’ aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell’agente nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. Di Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell’uomo medio (Sez. 4 n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361; Sez. 4 n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4 , n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277952), o nell’approfittare di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5 n. 640 del 30/10/2013, Rainart, Rv. 257948). Ciò che, come premesso, è avvenuto nel caso di specie, in cui, come osservato dalla Corte di appello, l’imputato “non si era limitato ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima impegnata a salire sul treno e a prendervi posto, ma si era offerto di aiutare la vittima a salire i bagagli sul vettore, instaurando una relazione diretta sui beni della vittima, e, comunque, sulla vittima stessa, dalla quale ha avuto l’assenso ad avvicinarsi per prenderle i bagagli, in modo da attenuare o eludere la sorveglianza”, non perdendo l’occasione di sfilare il titolo di viaggio che la persona offesa aveva riposto nella tasca della borsa che portava a tracolla, dalla quale spuntava. All’evidenza, si tratta di un’azione connotata da astuzia, nel creare un atteggiamento di fiducia nella vittima, offrendole aiuto, e da prontezza nell’impossessarsi del biglietto, approfittando della provocata disattenzione della vittima, senz’altro rientrante nei parametri delineati dalla giurisprudenza, cha ha chiarito come” In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta “destra” investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5 , n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361)

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.504 del 10/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:504PEN), udienza del 13/10/2022, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

21 Dic

Furto : Destrezza

La destrezza è stata difatti argomentata dalla provocata distrazione della venditrice a opera della correa di ……, , mediante la richiesta di visionare un bene in vendita ma situato in luogo lontano da quello ove era invece posizionato il cellulare. È stata così resa possibile la repentina azione dell’imputato volta a sottrarre il telefono il cui impossessamento è stato impedito solo dall’intervento della titolare dell’esercizio commerciale. In ciò, e non nel mero approfittamento di una situazione di distrazione, non provocata, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore del bene, è stata quindi correttamente identificata la condotta, caratterizzante l’aggravante in oggetto, connotata da particolari abilità, astuzia e avvedutezza tali da eludere ovvero sorprendere o attenuate la vigilanza della vittima (in adesione a consolidato principio di legittimità per cui si veda Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.47609 del 16/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:47609PEN), udienza del 09/11/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore ANTEZZA FABIO

21 Dic

Furto : Furto Energia Elettrica

Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (si veda in termini Sez. 5, n. 24592 del 40/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.47596 del 16/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:47596PEN), udienza del 09/11/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore ANTEZZA FABIO

29 Nov

Furto : Art. 624 cp Furto monitorato da agenti di pg è consumato

Ha correttamente ritenuto integrata la forma consumata del reato, nonostante questo fosse stato commesso mentre gli imputati venivano osservati dai Carabinieri. Va al riguardo osservato che, in riferimento al monitoraggio dell’azione da parte delle forze dell’ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l’impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l’aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L’osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale “studio” non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso della res, prima dell’arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.43060 del 14/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43060PEN), udienza del 15/07/2022, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore CIRILLO PIERANGELO

13 Nov

Furto : Tentato furto o tentato danneggiamento con violenza sulle cose  discrimen

“Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa”(Sez.5, n.7559 del 13/12/2018 (2019), Rv.275491). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.42326 del 09/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:42326PEN), udienza del 04/10/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore PILLA EGLE

7 Ott

Furto : Art. 624 cp Furto con violenza assorbe il danneggiamento

Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, infatti, il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il reato di danneggiamento delle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in rapporto funzionale con l’esecuzione della condotta di furto e il danneggiamento è dunque elemento costitutivo della fattispecie aggravante di tale ultimo reato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49571 del 23/09/2014, F., Rv. 261732). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.35275 del 21/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35275PEN), udienza del 14/07/2022, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore PISTORELLI LUCA

7 Ott

Furto : Art. 624 bis  cp Camper luogo di privata dimora

Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, di cui all’art. 624-bis cod. pen., costituisce luogo di privata dimora qualsiasi luogo, che abbia le “caratteristiche” dell’abitazione (in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto) e che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni altrui (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076, in motivazione, con riferimento alla definizione del concetto di privata dimora). Coerentemente con queste coordinate, è stato già ritenuto che il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia stata in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275486). In concreto, la corte territoriale ha dato atto che il camper era utilizzato dalle persone offese nel corso di una vacanza e da ciò ha dedotto l’utilizzo dello stesso quale “casa mobile”, e quindi destinato a luogo di privata dimora, prima ancora che, per le sue caratteristiche, mezzo di locomozione, destinazione concorrente e non preclusiva della prima. Cosicché è del tutto irrilevante, una volta accertata la funzione di privata dimora, la circostanza che, in quello specifico contesto storico, il camper fungesse (anche) da mezzo di locomozione. Ritenere il contrario, sposterebbe il baricentro della previsione normativa dal luogo del commesso reato al momento della consumazione, conducendo ad una “tutela ad intermittenza” incompatibile con lo stesso concetto di privata dimora (Sez. 5, n. 428 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265694) Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.37878 del 06/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:37878PEN), udienza del 14/09/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CUOCO MICHELE