Categoria: Furto

8 Set

Furto: Art. 625, comma 1, n.7 Aggravante esposizione della cosa alla pubblica fede

Ed invero, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv. 262663).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.32444 del 05/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:32444PEN), udienza del 09/06/2022, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore CIRESE MARINA

18 Lug

Furto: Art. 624 cp Cellulare  rinvenuto se contiene segni  o utenze che indicano il legittimo proprietario è furto e non ricettazione

Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen. e, nella motivazione, ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia. La condotta di chi si impossessa di un telefono cellulare smarrito da altri integra un furto e non una appropriazione di cosa smarrita se il bene conserva i segni del legittimo possessore e consente di rintracciarlo. Questa situazione si è verificata nel caso di specie perché l’apparecchio telefonico (per espressa ammissione della Sposito rinvenuto nell’aula di un istituto scolastico) era certamente di proprietà di un alunno che avrebbe potuto recuperarlo rivolgendosi in segreteria e perché nella rubrica dell’apparecchio erano memorizzate utenze che avrebbero consentito di identificarne il proprietario. Si deve richiamare quindi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando le cose smarrite conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, «il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori» (cfr. Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432). La circostanza che, come riferito dalla teste che nel telefono fossero memorizzati (sotto le voci «casa», «mamma», «papà») numeri di utenza che avrebbero consentito l’identificazione del proprietario rende del tutto irrilevante la circostanza – sulla quale il ricorso si sofferma – che la persona offesa non si fosse accorta di non avere più il cellulare. Anche a voler ammettere che, non sapendo con sicurezza dove avrebbe potuto recuperare il telefono, la persona offesa lo avesse effettivamente smarrito, non si può ignorare, infatti, che quel telefono presentava segni esteriori che consentivano di risalire al proprietario.  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.27631 del 15/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:27631PEN), udienza del 09/06/2022, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore VIGNALE LUCIA

18 Lug

Furto : Art. 625 cp  Violenza sulle cose

La nozione di «violenza sulle cose» è delineata a livello normativo dall’art.392, secondo comma, cod. pen., che la ritiene sussistente «allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione». Perché si possa parlare di violenza sulle cose, dunque, non è necessario che vi sia stato un danneggiamento del bene; è necessario, tuttavia, che esso sia stato trasformato o ne sia stata mutata la destinazione. Muovendo da queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’aggravante della violenza sulle cose sia integrata ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, «fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui» (cfr. Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949).   Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.27625 del 15/07/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:27625PEN), udienza del 07/06/2022, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA

7 Giu

Furto: Art. 624 cp Furto per chi si impossessa di un telefono cellulare oggetto di smarrimento

Secondo la più recente giurisprudenza integra il reato di furto – e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 – la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio. (Sez. 5, Sentenza n. 1710 del 06/10/2016 Ud. (dep. 13/01/2017 ) Rv. 268910 – 01) Ove, quindi, per le caratteristiche intrinseche dell’oggetto, sia individuabile il suo titolare, chi si appropri dello stesso commette il delitto di furto, impossessandosi appunto di bene altrui, ma la successiva circolazione comporta comunque la contestazione ai successivi possessori della fattispecie di ricettazione, perché versano nella condizione psicologica di conoscere l’altruità della cosa e la sua origine illecita; essendo evidente l’appartenenza ad altri del bene non vi è appropriazione di cose smarrite, bensì sottrazione al titolare, in quel dato momento impedito dall’esercitare il controllo sulla cosa ed un potere di fatto sulla stessa, senza però avere mai rinunciato alla sua titolarità Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.19910 del 20/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:19910PEN), udienza del 04/03/2022, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI  Relatore BORSELLINO MARIA DANIELA

17 Mag

Furto:  Furto energia elettrica con magnete aggravante mezzo fraudolento

Quanto alla aggravante dell’uso del mezzo fraudolento si osserva che essa sussiste, trattandosi pur sempre di utilizzo di uno strumento, il magnete appunto, il cui posizionamento sulla calotta del contatore elettrico dell’Enel, deputato a registrare il consumo dell’energia elettrica, inibendo la regolare registrazione, si risolve in una alterazione fraudolenta del funzionamento dell’apparecchio. Infatti, la nozione di frode è data dall’artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede. E a sua volta l’artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Rv. 281108). Ebbene, entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso ad un magnete appositamente installato per ridursi la registrazione del consumo dell’energia elettrica, mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato – mediante una condotta aggiuntiva – il grado di difficoltà della scoperta dell’inganno (di talchè è irrilevante la circostanza prospettata dalla difesa della asserita visibilità esterna del magnete).Tale impostazione è peraltro in linea con il principio dettato da questa Corte a Sezioni Unite che hanno affermato che nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255974 – 01), attesa appunto la evidente idoneità del meccanismo utilizzato nella realizzazione della condotta criminosa a sorprendere la contraria volontà del detentore. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrata l’aggravante in questione trattandosi di artificio che rientra nella previsione incriminatrice e che le doglianze del ricorrente sul punto devono ritenersi pertanto manifestamente infondate.  Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.19202 del 16/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:19202PEN), udienza del 06/04/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore SESSA RENATA

1 Mag

Furto: Art. 625 co 4 cp Destrezza Borseggio

La condotta dell’imputata, nell’«infilare di straforo una mano nella borsetta» della persona offesa, aveva denotato «quella abilità particolare nella fase esecutiva del furto» che costituisce l’essenza della circostanza aggravante della destrezza. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del fatto che l’iter criminis si sia arrestato alle soglie del tentativo, poiché ciò è derivato – non già dalla percezione da parte della persona offesa dell’azione dell’imputata (comunque non decisiva al fine di escludere l’aggravante: cfr. Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Miele, Rv. 272688), ma – dall'”allarme” lanciato dal complice/”palo” circa la presenza della polizia. Del resto, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, la circostanza aggravante della destrezza è compatibile con il furto tentato (Sez. 4, n. 31973 del 20/05/2009, Bodoj, Rv. 244861; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, Rv. 274018). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.16155 del 27/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:16155PEN), udienza del 17/01/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore CAPUTO ANGELO

9 Mar

Furto: Art. 624 cp  Furto supermercato consumato

Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.7837 del 04/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:7837PEN), udienza del 12/10/2021, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore ESPOSITO ALDO

25 Dic

Furto notturno: quando scatta l’aggravante della minorata difesa

di Martina Di Giovanni

Le Sezioni Unite della Cassazione sulla minorata difesa e il furto notturno: scatta l’aggravante solo se c’è ostacolo alla pubblica e privata difesa
ladro che cerca di entrare in casa per furto

Affinché il fatto di reato possa ritenersi aggravato dalla minorata difesa, esso dovrà risultare realizzato in presenza di circostanze di tempo e di luogo, che siano state tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

La minorata difesa, infatti, costituisce una circostanza aggravante di natura oggettiva e, quindi, deve ritenersi integrata solamente in presenza di condizioni che abbiano concretamente agevolato il compimento dell’azione criminosa.
Che cos’è l’aggravante della minorata difesa?

La circostanza aggravante comune, denominata “minorata difesa” è contenuta al comma 5 dell’art 61 codice penale e consiste “nell’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo, o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

Tale aggravante si configura allorquando il reo abbia commesso il reato approfittando di una situazione di debolezza del soggetto passivo, debolezza causata da situazioni legale al tempo, al luogo o alla condizione della vittima stessa, tali da ostacolare la difesa pubblica o privata e dei quali il soggetto attivo ha approfittato.
Minorata difesa e furto notturno: orientamenti della giurisprudenza

Secondo un primo orientamento interpretativo, la commissione di un furto in tempo di notte integra ex se gli estremi dell’aggravante della “minorata difesa” (v. Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 2018, n. 20480), mentre un secondo orientamento giurisprudenziale, considerato maggioritario, esclude che il tempo notturno possa, di per sé, configurare l’aggravante de qua, che risulta, invece, configurabile solamente quando, in concorso, ricorrano altre circostanze fattuali idonee ad indebolire concretamente la capacità di pubblica o minorata difesa.

Infatti, la commissione del reato di notte verrebbe valorizzata come elemento, di per sé, neutro, idoneo ad assumere valore, ai fini dell’integrazione della cd. “minorata difesa” solo qualora, con esso, concorrano ulteriori circostanze di fatto (v. Cass. pen., Sez. II, 19 maggio 2021, n. 20327).
La decisione delle Sezioni Unite sul furto notturno e la minorata difesa

Con sentenza n. 40275/2021 (sotto allegata), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • «ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c. d. “minorata difesa”, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»;
  • «la commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto».
    Criteri per la valutazione, in concreto, della minorata difesa

Per esprimere un giudizio in merito all’eventuale configurabilità della circostanza aggravante comune della cd. “minorata difesa”, il Giudice sarà chiamato a svolgere un giudizio controfattuale per stabilire, in concreto, l’esistenza o meno del cd. “ostacolo alla pubblica o privata difesa”, derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte, ed, in particolare, se l’ordinario complesso dei caratteri del tempo di notte ricorrano, o meno, nel singolo caso in esame.

Il Giudice, inoltre, dovrà valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori circostanze volte a vanificare la suesposta conseguenza di tale ostacolo, ed infine, se il soggetto agente del delitto di furto abbia concretamente approfittato di quella situazione di vulnerabilità cui versava la persona offesa.

Fonte Studio Cataldi