Categoria: Furto

24 Apr

Furto : Art 62 nr 4 cp  Attenuante  del danno di lieve entità

È alla luce di tali circostanze di fatto che la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., tenuto conto della reazione spropositata del ricorrente rispetto al bene sottratto. Sul punto, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., «non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante» (Sezione 2, n. 1736 del 11/1/2022, Berruto Donnini, in motivazione; Sezione 2, n. 46504 del 13/9/2018, B., Rv. 274080 – 01; Sezione 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sezione 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, Rv. 265685 – 01; Sezione 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 – 01; Sezione 2, n. 19308 del 20/1/2010, Uccello, Rv. 247363 – 01).  Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.16361 del 18/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16361PEN), udienza del 04/04/2024, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore D’AURIA DONATO

19 Apr

Furto : Art 625 cp Aggravante del mezzo fraudolento

«In tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che fosse atto ad integrarla il comportamento tenuto dall’imputato, che fingendosi balbuziente e facendo credere alla persona offesa di essere un soggetto fragile e bisognoso di aiuto, avesse travalicato i limiti di un banale accorgimento necessario alla consumazione del reato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14238 del 08/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14238PEN), udienza del 31/01/2024, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore SCORDAMAGLIA IRENE

19 Apr

Furto :Art 624 bis cp Pertinenza di luogo destinato a privata dimora

Com’è noto, l’art. 624-bis cod. pen. delinea un concetto di “privata dimora” che non ricomprende le sole “abitazioni”, ma anche quei luoghi che, pur non essendo tali, dell’abitazione hanno le stesse caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di accessibilità, preclusa senza il consenso dell’avente diritto. La norma rappresenta una specifica forma di tutela del domicilio (nella sua dimensione costituzionale di spazio riservato all’interno del quale si manifesta la personalità di ciascun individuo o gruppo collettivo) e del diritto alla riservatezza (inteso come autodeterminazione informativa connessa alla propria sfera privata). Cosicché, perché sia operativa la tutela (ed integrata la fattispecie sanzionatoria), è necessario che si tratti di un luogo in cui sia inibito l’accesso ad estranei e sia tale da garantire la riservatezza, precludendo la possibilità di essere “percepito dall’esterno” (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076, in motivazione). Con riferimento specifico proprio al garage, si è, poi, affermato che, avuto riguardo alla ratio della fattispecie, la nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora”, di cui all’art. 624-bis, cod. pen., deve intendersi riferita a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio, tra bene principale e bene pertinenziale (Sez.5, n.27326 del 28/04/2021, Colucci, non massimata). Cosicché, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non essendo necessario un rapporto di stretta contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470, in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale). Ebbene, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi evidenziati, ha dato atto che il garage, ove era custodita la merce poi rubata, era utilizzato esclusivamente dalla persona offesa, che ad esso non vi si poteva accedere senza il consenso di quest’ultima e che lo stesso era ubicato a 20-30 metri di distanza dall’appartamento al quale era asservito. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14406 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14406PEN), udienza del 30/01/2024, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CUOCO MICHELE

17 Apr

Furto : Art. 624 bis e 625 co 2 Furto in abitazione passando da finestra aggravante del mezzo fraudolento e scaltrezza

Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall’agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. 1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l’attività preparatoria al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215). 1.3, Il Collegio ribadisce, dunque, che la “ratio” dell’aggravante risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integrata la frode da un artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede, e che l’artificio, a sua volta, è qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose (Sez. 5 – n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione). 1.4.Nel caso di specie entrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacchè l’introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito dal portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra – che ha tutt’altra finalità che quella di consentire l’accesso al bene – è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l’insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell’aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei passaggi non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l’altezza dell’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf. Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153). E’ indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma – per quanto non originale – al fine di introdursi nell’abitazione servendosi di una via di accesso diversa da quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione della diversa naturale destinazione del varco. La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14927 del 11/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14927PEN), udienza del 22/01/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

21 Feb

Furto : Furto energia elettrica aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio,

La ratio dell’aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l’appunto, non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione é pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n. 698/2014, cit.). È, dunque, corretto affermare che la rado del maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l’allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene “energia” (così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, mm.). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5687 del 09/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5687PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore CAPPELLO GABRIELLA

30 Gen

Furto : Art. 625 nr 1 e 2 cp Violenza sulle cose

«in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un’attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 – 02); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.2918 del 24/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2918PEN), udienza del 18/10/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore FRANCOLINI GIOVANNI

8 Gen

Furto : Art. 624 bis cp Abitazione Disabitata

Il Collegio condivide infatti – e intende perciò ribadire – i principi affermati dalla sentenza Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, secondo la quale anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché’non abbandonato, rientra nella nozione di privata dimora. A tali conclusioni si è giunti valorizzando: da un lato, l’esistenza di un rapporto stabile che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto; dall’altro, la circostanza che il luogo presenti connotazioni che consentano di ricondurlo alla personalità del titolare (nello stesso senso, da ultimo: Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421; Sez. 5, n. 17954 dell’11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207). La Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi. Ha ritenuto, infatti, che la casa nella quale fu consumato il furto fosse chiaramente riconducibile alla persona che aveva diritto a dimorarvi perché non era affatto abbandonata, ma era chiusa a chiave, fatta oggetto di regolare manutenzione, e custodiva, oltre agli arredi che la rendevano abitabile, anche gli effetti personali appartenuti ai defunti genitori della proprietaria: si trattava quindi di un luogo che, pur non attualmente abitato, era preservato e custodito come destinato a privata dimora. Non vale obiettare, come fa la difesa, che secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 27007601 (pag. 9 della motivazione), per poter sussumere il fatto nell’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; e) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza di tutti questi elementi evidenziando: che la casa poteva essere utilizzata per la vita privata della proprietaria (la quale non vi abitava, ma poteva recarvisi); che la proprietaria era stabilmente legata ad essa)avendovi lasciato gli arredi e gli effetti personali dei propri cari; che l’immobile era chiuso a chiave e, pertanto, non era accessibile senza il consenso della titolare. Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.51595 del 29/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:51595PEN), udienza del 29/11/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore VIGNALE LUCIA

16 Dic

Furto : Art. 624 cp Furto e non ricettazione possesso carte di credito/assegni smarriti.

Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 dep. 2020, Rv. 278225 – 01; n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.47637 del 28/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:47637PEN), udienza del 08/11/2023, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore DE SANTIS ANNA MARIA

11 Dic

Furto : Fa benzina e non paga è furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento

Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento invito domino (Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Menciotti, Rv. 278148; Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, G., Rv. 257243. Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019, ha ulteriormente precisato che è invece configurabile la truffa, nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizzi con il consenso della vittima, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri). Viceversa, si è condivisibilmente affermato che risponde dei reati concorrenti di insolvenza fraudolenta e di minaccia – e non, invece, di quello di rapina impropria – colui che rifornisca la propria autovettura di carburante presso un distributore, a cui può lecitamente accedere con immediatezza, e poi si allontani, omettendo di corrispondere il relativo importo e minacciando l’impiegato del distributore, attesa l’assenza di una condotta di sottrazione (Sez. 2, n. 18039 del 15/04/2014, Galloni, Rv. 259582). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.47925 del 01/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:47925PEN), udienza del 18/10/2023, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore LEOPIZZI ALESSANDRO

20 Ott

Furto : Art. 624 cp  Furto Consumato

Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Rv. 259263 – 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.41235 del 11/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41235PEN), udienza del 13/09/2023, Presidente SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO  Relatore GIORDANO ROSARIA