Categoria: Misure di prevenzione

10 Dic

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale inosservanza prescrizioni

Integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.46359 del 07/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46359PEN), udienza del 12/07/2022, Presidente CASA FILIPPO  Relatore FIORDALISI DOMENICO

5 Mag

Misure di prevenzione: Violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione sorveglianza speciale

In relazione alla violazione delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, il reato previsto dall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 si consuma nel momento in cui il prevenuto compie in modo consapevole e volontario la condotta che infrange il divieto o l’obbligo che sostanzia la prescrizione. Va, per il resto, ribadito che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 – 01; v., con riferimento al quadro normativo vigente prima del digs. n. 159 del 2011, Sez. 1, n. 31212 del 22/04/2009, Rea, Rv. 244291 – 01). Per altro verso, nemmeno sarebbe ipotizzabile un errore scusabile, con riferimento alla seconda violazione, da parte del prevenuto. Si precisa, infatti, che, in tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l’erronea opinione dell’imputato circa la necessità della prescritta autorizzazione preventiva per allontanarsi dal comune di residenza non si configura come errore su legge diversa da quella penale, costituendo invece esso niente altro che un errore di diritto inescusabile (Sez. 1, n. 42795 del 08/02/2017, Serratore, Rv. 270970 – 01).    Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.17465 del 04/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:17465PEN), udienza del 09/02/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore SIANI VINCENZO 

7 Apr

Misure di prevenzione: Daspo

Va ribadito che il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all’art. 6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze (“danno alle persone” o “ritardo rilevante dell’inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva”) previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall’evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, Rv. 266282). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.11296 del 29/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:11296PEN), udienza del 24/11/2021, Presidente LAPALORCIA GRAZIA  Relatore ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

26 Mar

Misure di prevenzione: Sorveglianza speciale reato firmare in ritardo

Va ricordato che «in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all’autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull’apposito registro. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliato speciale presentato in ritardo di un’ora rispetto al tempo stabilito» (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895; in precedenza Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, P.G. in proc. Badaloni, Rv. 240456).

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.10396 del 24/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:10396PEN), udienza del 04/03/2022, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore APRILE STEFANO