Misure di prevenzione: Violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione sorveglianza speciale

5 Mag

Misure di prevenzione: Violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione sorveglianza speciale

In relazione alla violazione delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, il reato previsto dall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 si consuma nel momento in cui il prevenuto compie in modo consapevole e volontario la condotta che infrange il divieto o l’obbligo che sostanzia la prescrizione. Va, per il resto, ribadito che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 – 01; v., con riferimento al quadro normativo vigente prima del digs. n. 159 del 2011, Sez. 1, n. 31212 del 22/04/2009, Rea, Rv. 244291 – 01). Per altro verso, nemmeno sarebbe ipotizzabile un errore scusabile, con riferimento alla seconda violazione, da parte del prevenuto. Si precisa, infatti, che, in tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l’erronea opinione dell’imputato circa la necessità della prescritta autorizzazione preventiva per allontanarsi dal comune di residenza non si configura come errore su legge diversa da quella penale, costituendo invece esso niente altro che un errore di diritto inescusabile (Sez. 1, n. 42795 del 08/02/2017, Serratore, Rv. 270970 – 01).    Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.17465 del 04/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:17465PEN), udienza del 09/02/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore SIANI VINCENZO 

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