Categoria: Misure di prevenzione

24 Apr

Misure di prevenzione: Giudizio di pericolosità

In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372 – 01) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.16390 del 18/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16390PEN), udienza del 09/04/2024, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore PARDO IGNAZIO

19 Apr

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazioni prescrizioni

È nota, inoltre, la giurisprudenza di legittimità mercè la quale le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto (come novellato dal d. I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005) dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56, così sanzionandosi l’inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 – 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, Luorio, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410). Con riferimento al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con l’obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento. L’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede al primo comma, l’ipotesi del sorvegliato speciale cd. semplice, che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi ineriscono. L’art. 8 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità e di rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Cacucciolo, Rv. 285051 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO  Relatore CALASELICE BARBARA

17 Apr

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale la pericolosità dopo due anni di detenzione va rivalutata

Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01 ove, in motivazione, la Corte ha rilevato che l’art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO  Relatore CALASELICE BARBARA

23 Gen

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale mancata esibizione carta precettiva art 650 CP

Con riferimento alla mancata esibizione della carta precettiva (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia, Rv. 260019) ove è stato affermato che, in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all’art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011) integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen., perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l’operato delle forze di polizia. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.1610 del 12/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1610PEN), udienza del 07/12/2023, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore CALASELICE BARBARA

3 Ott

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale il divieto di frequentare luoghi di consumo di bevande alcoliche

In tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati» (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612) Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.38415 del 20/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:38415PEN), udienza del 15/03/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore LIUNI TERESA

4 Lug

Misure di prevenzione : Daspo

Il provvedimento del Questore indica nel A.A. colui che in occasione di una competizione sportiva ufficiale ha acceso una “torcia illuminante”, ricevuta da altro tifoso. L’art. 6-ter L. 402/1989 indica, a mero titolo esemplificativo, “razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile”, locuzione con cui devono intendersi “fuochi artificiali o oggetti analoghi” (Sez. 3, n. 1988 dell’08/10/2014, Pinto, n. m.). La “torcia illuminante” (o “fumogeno”) costituisce quindi uno degli “artifizi pirotecnici” chiaramente utilizzabili, ai sensi degli artt. 6-bis e 6-ter della L. n. 401 del 1989, per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive. Una risalente pronuncia (Sez. 3, n. 29078 del 04/04/2002, Cini, Rv. 222037 – 01), aveva stabilito che “la semplice denuncia per il reato di cui all’art. 650 c.p., per essere stato trovato in possesso di un “fumogeno”, non può giustificare l’emissione del provvedimento del questore a norma dell’art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall’art. 6-bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l’applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti”. Tuttavia, se è vero che l’art. 6-bis prevede quale condotta punibile quella di chi “lancia o utilizza, in mode da creare un concreto pericolo per le persone” gli oggetti di cui sopra, ìl successivo 6-ter (introdotto dalla I.n. 88 del 24/04/2003, conversione del D.L. n. 28 del 24/02/2003, quindi in epoca successiva alla pronuncia testè riportata) sanziona quella di chi di tali oggetti “è trovato in possesso”. Non vi è dubbio pertanto che, almeno ai sensi dell’art. 6-ter, la condotta contestata al A.A. risulti tra quelle vietate in occasione di competizioni sportive.

Sussistevano quindi pienamente i presupposti per l’emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso i luoghi ove si tengono manifestazioni sportive. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07/06/2023) 23-06-2023, n. 27482

19 Feb

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazione prescrizione non associarsi con persone condannate o sottoposte a misure

Secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto, implica un’abitualità o serialità di comportamenti, sicché esso è configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 – 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 – 01; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806 – 01; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687 – 01). Si è pertanto escluso che il reato sia integrato da un unico episodio o anche da due soli contatti con soggetti pregiudicati. «in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 44586 del 03/05/2018, Viola, Rv. 273978 – 01; Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5357 del 07/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5357PEN), udienza del 06/10/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore MELE MARIA ELENA

11 Gen

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale inosservanza obblighi detenzione armi

Per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di armi deve intendersi in senso restrittivo (cfr. Cass. Sez. 1 n. 38343 del 10/09/2021, Rv. 282046 – 01, che ha affermato che “in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva”; Cass. Sez. 1 n. 17877 del 01/03/2019, Rv. 275603 – 01, che ha statuito che “ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi, il concetto di arma deve intendersi limitato alle sole armi proprie e non può essere riferito ad un coltello a serramanico, da considerarsi arma impropria”; Cass. Sez. 1, n. 1104 del 19/11/2009, dep. 2010, Rv. 245939 – 01, che ha affermato che “per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie, e non può essere riferito alle munizioni”). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.410 del 10/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:410PEN), udienza del 18/10/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TALERICO PALMA

10 Dic

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale inosservanza prescrizioni

Integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.46359 del 07/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46359PEN), udienza del 12/07/2022, Presidente CASA FILIPPO  Relatore FIORDALISI DOMENICO

5 Mag

Misure di prevenzione: Violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione sorveglianza speciale

In relazione alla violazione delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, il reato previsto dall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 si consuma nel momento in cui il prevenuto compie in modo consapevole e volontario la condotta che infrange il divieto o l’obbligo che sostanzia la prescrizione. Va, per il resto, ribadito che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 – 01; v., con riferimento al quadro normativo vigente prima del digs. n. 159 del 2011, Sez. 1, n. 31212 del 22/04/2009, Rea, Rv. 244291 – 01). Per altro verso, nemmeno sarebbe ipotizzabile un errore scusabile, con riferimento alla seconda violazione, da parte del prevenuto. Si precisa, infatti, che, in tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l’erronea opinione dell’imputato circa la necessità della prescritta autorizzazione preventiva per allontanarsi dal comune di residenza non si configura come errore su legge diversa da quella penale, costituendo invece esso niente altro che un errore di diritto inescusabile (Sez. 1, n. 42795 del 08/02/2017, Serratore, Rv. 270970 – 01).    Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.17465 del 04/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:17465PEN), udienza del 09/02/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore SIANI VINCENZO