I filmati delle telecamere tra diritto d’accesso e tutela della privacy
Chi resta coinvolto in un sinistro ha diritto ad avere copia di eventuali filmati catturati dagli impianti di videosorveglianza comunale per valutare nelle sedi opportune tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti. E il regolamento comunale o il contrario parere di un automobilista antagonista non possono limitare l’esercizio di questa opportunità difensiva che in ogni caso dovrà avvenire nel pieno rispetto della tutela della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.
di Stefano Manzelli – Coordinatore sicurezza urbana
TAR Puglia, sez. II, 2 novembre 2021, n. 1579
Presidente Mangia – Estensore Palmieri
Fatto e diritto
- Il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Comune di Casarano, Comando di Polizia Locale, del 18.05.2021, prot. 17134, notificato in pari data, con il quale – accogliendo parzialmente l’istanza di accesso agli atti del 16.04.2021 (limitatamente al rilascio di copia del solo rapporto dell’incidente stradale) – è stato denegato l’accesso agli atti afferenti i filmati di videosorveglianza del sinistro del 13.04.2021, avvenuto in Casarano, intersezione stradale con le vie Ruffano – Supersano – Viale De Matteis, tra le autovetture Fiat Seicento tg. (…) (condotta dal ricorrente) e Ford Puma tg. (…), con conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione del chiesto filmato. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Costituitosi in giudizio, il Comune di Casarano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. All’udienza camerale del 27.10.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se, indipendentemente cioè dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (C.d.S, AA.PP. nn. 5 e 6/2005). 2.2. Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr, ex plurimis: Consiglio Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012 n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegata alla documentazione cui si chiede di accedere. 2.3. Il diritto di accesso riveste, difatti, valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso. 2.4. Il punto è stato di recente ripreso dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che: “L’avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull’attualità dell’interesse all’accesso; non spetta all’amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell’interesse del richiedente e negare l’accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l’eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall’amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l’ostensione del documento” (C.d.S, V, 27.6.2018, n. 3953). 3. Orbene, nella specie, reputa il Collegio senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, strettamente correlato alla difesa di un interesse giuridico, connesso all’accertamento delle reali responsabilità dei conducenti nel sinistro in esame. In particolare, nessun rilievo assumono le giustificazioni addotte dal Comune nella nota di diniego, in cui si oppone il rifiuto opposto dall’altro soggetto coinvolto nel sinistro, nonché quelle esposte in sede di costituzione nell’odierno giudizio (il contrario tenore del locale Regolamento relativo al trattamento dei dati personali e le finalità degli impianti di videosorveglianza). Sul punto, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 24 co. 7 l. n. 241/90: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. …”. Orbene, nel caso di specie, la visione dei filmati di sorveglianza relativi al citato sinistro del 13.4.2021 è strettamente correlata alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, essendo di intuitiva evidenza che soltanto l’accertamento della reale dinamica del sinistro consente di appurare in maniera certa le responsabilità dei soggetti in esso coinvolti. In particolare, non può ritenersi sufficiente a tal fine il rapporto redatto dalla Polizia Locale, in quanto esso risente della personale valutazione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti, la quale potrebbe, in astratto, non essere strettamente aderente all’accadimento dei fatti. Viceversa, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata sulla base dei filmati di videosorveglianza esclude qualsiasi valutazione e, dunque, anche eventuali errori umani, in quanto fondata su dati certi e oggettivi. Alla stessa stregua, non colgono nel segno le obiezioni fondate sul locale Regolamento sugli impianti di sorveglianza, per la semplice e dirimente ragione che la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato (art. 22 ss. l. n. 241/90), da ritenersi prevalente – sulla base dei normali principi in tema di gerarchia delle fonti – sul Regolamento locale 4. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Comune di Casarano di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, ove antecedente, dalla data di notificazione della stessa, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, tutti i filmati di videosorveglianza relativi al sinistro del 13.04.2021, avvenuto in Casarano, intersezione stradale con le vie Ruffano – Supersano – Viale De Matteis, tra le autovetture Fiat Seicento tg. (…) e Ford Puma tg. (…). In difetto, si provvederà alla nomina del commissario ad acta, su apposita istanza della parte interessata. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Comune di Casarano di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, tutta la documentazione indicata al punto n. 4 della parte motivazionale. Condanna il Comune di Casarano al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre rimborso contributo unificato, spese generali e IVA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Fonte Diritto e Giustizia