Codice della strada : Art 116 cds Recidiva nel biennio

29 Giu

Codice della strada : Art 116 cds Recidiva nel biennio

Ai fini dell’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 – dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701). Tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di “recidiva nel biennio” che è stata formulata per l’identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e Mauro, Rv. 26030401). Tale impostazione merita di essere confermata anche per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione dell’art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui “Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”. In tal senso il ‘nuovo’ reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.25824 del 15/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25824PEN), udienza del 23/05/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore CIRESE MARINA

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