Codice della strada : Art. 116 del CdS La definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel biennio rispetto al nuovo illecito

3 Apr

Codice della strada : Art. 116 del CdS La definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel biennio rispetto al nuovo illecito

“In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è one- rato il pubblico ministero.” (Sez. 4 , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023) Rv. 285318 — 01). Nella medesima pronuncia è stato affermato implici- tamente anche che ai fini della decorrenza del biennio debba farsi riferimento al mo- mento in cui sia divenuta definitiva la prima contestazione e non invece al momento in cui questa sia intervenuta. A nulla rileva dunque che la prima contestazione ammi- nistrativa sia avvenuta in un momento eccedente il biennio rispetto alla nuova con- testazione per cui è processo, laddove la definitività dell’accertamento si realizza con il decorso di giorni 60 dalla contestazione e pertanto in data compresa nel bienno rispetto al nuovo illecito. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12498 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12498PEN), udienza del 21/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore BELLINI UGO

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