Codice della strada: Art. 135 CdS

7 Apr

Codice della strada: Art. 135 CdS

Invero, l’ art. 135 co. 1 cds – norma invocata dal ricorrente – prevede che” Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validita’,  E’ vero che, in merito alla interpretazione di tale norma di legge, si registrano nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti contrastanti, in ordine alle condizioni necessarie per la sussistenza del delitto di falsificazione di patente di guida rilasciata da uno Stato estero.  Secondo un orientamento più risalente, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 digs. 30aprile 1992, n. 285 (Sez. 5 n. 24227 del 28/04/2021, Rv. 281439; Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180).  Più recentemente si è però affermato un opposto indirizzo secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, posto che la patente di guida straniera ha una sua intrinseca valenza probatoria a prescindere dal suo abbinamento con gli altri requisiti previsti dalle disposizioni indicate (Sez. V, n. 45255 del 27/10/2021, Rv. 282252). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.12193 del 01/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:12193PEN), udienza del 14/02/2022, Presidente PALLA STEFANO  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

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