Codice della strada : Art. 148 CdS Sorpasso velocipedi e motocicli

17 Mag

Codice della strada : Art. 148 CdS Sorpasso velocipedi e motocicli

Va premesso che, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolartmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato e della minore sta- bilità del veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista (Sez. 4, n. 23079 del 30/01/2017, Scenini, Rv. 270198; Sez. 4, n. 15211 del 12/10/1990, Dal Bosco, Rv. 185805). Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni dì marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo l’incolumità degli utenti della strada. Perché la manovra di sorpasso possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere abbia a disposizione, fra l’altro, visibilità idonea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla prima delle surriferite condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e cioè in modo che il conducente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale compimento della manovra (conforme- mente, in vicenda avvenuta sotto la vigenza del Codice della Strada abrogato, Sez. 4, n. 16404 del 16/10/1990, Del Monte, Rv. 185999) A tale proposito, questa Corte ha affermato che lo spazio libero sufficiente, previsto dall’art. 148 C.d.S. in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un’adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e perico- loso (Sez. 4, n. 23079 del 2017 cit.; Sez. 4, 01/10/1987, Magliano, Rv. 177903). Pertanto, ogni qualvolta il conducente riscontri una situazione di potenziale peri- colo quale conseguenza della operazione di sorpasso, deve desistere dal portarlo a compimento (Sez. 4, n. 23079 del 2017 cit.; Sez. 4, n. 10583 del 20/09/1988, Mic- cinelli, Rv. 179576). Il conducente di un veicolo, nell’accingersi ad un sorpasso – che costituisce ma- novra pericolosa e complessa – non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza nessun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circo- stanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Sez. 3 civ., n. 31009 del 30/11/2018, Rv. 651866 – in fattispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell’esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all’art. 2054, comma 2, cod. cív., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall’art. 148, comma 3, C.d.S. che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trat- tandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest’ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile; Sez. 3 civ., n. 5505 del 29/02/2008, Rv. 601864 – nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell’applicare l’art. 106 del previgente Codice della Strada, aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l’effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell’autovettura da sorpassare).  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.18738 del 12/05/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:18738PEN), udienza del 11/11/2021, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore ESPOSITO ALDO

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