Codice della strada : Art. 186 CdS Aggravante Sinistro

10 Feb

Codice della strada : Art. 186 CdS Aggravante Sinistro

Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, d.lgs n. 285 del 1992, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) ( Sez. 4 , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872). Ai fini della configurabilità dell’aggravante de qua, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Fattispecie in cui il conducente di un’auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell’autostrada) (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 Rv. 271557). Si è precisato altresì che è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, in una fattispecie in cui il conducente in stato di ebbrezza non era riuscito ad evitare l’impatto con un ciclomotore che stava uscendo da un parcheggio dietro veicoli in sosta, riconducendo allo stato di alterazione del conducente l’incapacità di approntare manovre di emergenza che avrebbero evitato il sinistro)( Sez. 4 , n. 40269 del 23/05/2019, Rv. 277620). Va del pari rilevato, tuttavia, che il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, può essere ritenuto dal giudice anche in assenza di una formale contestazione, da parte degli organi di polizia, della violazione di altre disposizioni del codice della strada (Sez. 4, n. 18331 del 18.1.2019, Rv. 276257).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4933 del 06/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:4933PEN), udienza del 17/01/2023, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore CIRESE MARINA

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