Codice della strada : Art. 186  CdS In caso di rifiuto non occorre avviso

26 Gen

Codice della strada : Art. 186  CdS In caso di rifiuto non occorre avviso

Essendo stato, infatti, ormai da tempo, superato il contrario orientamento giurisprudenziale ( Sez. 4, n. 34383 del 2017, Rv 270526-01), è da ritenersi ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale, ove si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del test di accertamento dell’ eventuale stato di ebbrezza non ricorre qualora l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento stesso. Trattasi, infatti, di requisito del tutto estraneo alla fattispecie incriminatrice, come risulta dal tenore testuale degli artt. 186, comma 7, e 186, comma 8, cod. strada, che si limitano a prevedere il rifiuto dell’accertamento alcolimetrico e tossicologico, senza alcun riferimento all’avviso di cui all’art. 114 disp. att. con proc. pen., che è previsto soltanto nella prospettiva, tutt’affatto diversa, in quanto di natura esclusivamente processuale e non sostanziale, della corretta esplicazione del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa durante l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 29275, del 12/6/2019, Rv. 278547; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43485 del 2014, Rv. 260603). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2632 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2632PEN), udienza del 19/10/2022, Presidente MONTAGNI ANDREA  Relatore DI SALVO EMANUELE

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