Codice della strada : Art. 186 CdS Per il consenso non vi è obbligo di attendere che l’interessato sia in grado di comprendere

10 Dic

Codice della strada : Art. 186 CdS Per il consenso non vi è obbligo di attendere che l’interessato sia in grado di comprendere

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881-01; Sez. 4, n. 22081 del 21/02/2019, Turcu, Rv. 276266-01) Con specifico riferimento, poi, alla mancata prestazione del consenso, il Collegio condivide l’esegesi, ampiamente maggioritaria e reiteratamente• espressa da questa Corte di legittimità, per cui è del tutto irrilevante la questione relativa alla irritualità della raccolta del consenso all’esecuzione del prelievo ematico, in quanto la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 Cod. Strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr., tra le più recenti: Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047-01; Sez. 4, n. 43217 del 8/10/2019, Monti, Rv. 277946-01). La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce, pertanto, una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo Codice della Strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490-01). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.46013 del 05/12/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:46013PEN), udienza del 21/09/2022, Presidente BELLINI UGO  Relatore D’ANDREA ALESSANDRO

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