Codice della strada : Art. 186 CdS Prova avvenuto avviso di farsi assistere da difensore per esame alcolimetrico

28 Set

Codice della strada : Art. 186 CdS Prova avvenuto avviso di farsi assistere da difensore per esame alcolimetrico

“In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, con la conseguenza che l’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all’attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione”; Sez. 4 , n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro Davide, Rv. 278027 – 01:”In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante”; conforme, Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli Claudio, Rv. 275148 – 01).

in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue, urine e saliva), compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti Michele, Rv. 277946 – 01. In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata). Con riguardo alle ipotesi di prelievo ematico finalizzato alla ricerca della prova del reato di cui all’art. 186 cod. strada (ma ugualmente può dirsi con riferimento alla diversa ipotesi di cui all’art. 187 medesimo codice), deve quindi ribadirsi il principio secondo cui la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l’interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge (cfr. Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, Pozzato, Rv. 269606). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.37476 del 14/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37476PEN), udienza del 19/04/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore DAWAN DANIELA

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