Codice della strada: Art. 186 cdS Rifiuto se non effettua la seconda prova

6 Mar

Codice della strada: Art. 186 cdS Rifiuto se non effettua la seconda prova

integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra (sez.4, 45919 del 3.4.2013, Hockrainer, Rv.257540; sez.6, n. 15967 del 8.3.2016, Ghezzi, Rv 266994) In sostanza il mancato completamento dell’iter delle due prove non consente la realizzazione del reato di cui all’art.186 comma 2 lett b, mentre il rifiuto può intervenire nel corso della esecuzione della prova e non necessariamente al momento in cui il conducente è invitato a sottoporsi all’accertamento che, appunto consta in due prove e quindi, fino al completamento non può ritenersi esaurito.

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.827 del 13/01/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:827PEN), udienza del 09/11/2021, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore BELLINI UGO

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