Codice della strada: Art. 186 CdS  Si giustifica dicendo di aver bevuto dopo il sinistro condannato

12 Apr

Codice della strada: Art. 186 CdS  Si giustifica dicendo di aver bevuto dopo il sinistro condannato

Questa Corte ha affrontato in più occasioni il tema della prova dell’accertamento del tasso alcolemico, quando il relativo esame, sia esso effettuato tramite alcoltest, che attraverso il prelievo ematico, intervenga a distanza di tempo dalla condotta di guida. 3.1. Si è, innanzitutto, precisato il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694). Nondimeno, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Cinninari, Rv. 261573). Ciò, non significa, tuttavia, che sia necessario, per l’accusa, corroborare l’accertamento strumentale con ulteriori elementi indiziarii perché il rilievo del tasso alcolemico è di per sé sufficiente, ove avvenga nel rispetto delle modalità previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento, a dimostrare il superamento dei limiti indicati dalle ipotesi di cui all’art. 186, comma 2 C.d.S.. Interviene, invece , la regola distributiva dell’onere probatorio, perché “La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell’imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida; di essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell’alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così seguitando. Anche l’incidenza della cd. curva alcolimetrica – prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici – non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell’accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida” (Cfr. anche Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725, in motivazione; Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, De Nicolò, Rv. 271532; Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689). Ne consegue che “in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento” (ancora: Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725).3.2. Nel caso i specie, la Corte territoriale, preso atto che dall’esame ematico, intervenuto a distanza di più di due ore dal sinistro, è risultato un tasso alcolemico oltrepassante la soglia dell’art. 186, comma 2 lett.c), ha escluso la verosimiglianza della giustificazione fornita dall’imputato, secondo il quale il superamento della soglia sarebbe stato causato dall’assunzione di alcool, in un momento successivo all’incidente, in quanto l’imputato, con precedenti per il reato di guida in stato di ebbrezza, era a conoscenza delle modalità di controllo e ove egli avesse assunto bevande alcoliche nell’attesa dei soccorsi lo avrebbe rappresentato agli operanti, mentre non solo ciò non è accaduto, né nell’immediatezza del loro intervento, né in un secondo momento, ma nessuna bottiglia di alcolici è stata rinvenuta in suo possesso.

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.13732 del 11/04/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:13732PEN), udienza del 23/03/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore NARDIN MAURA

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