Codice della strada: Art. 186 co 7  cds Rifiuta alcoltest poi fa esame ematico è reato

7 Apr

Codice della strada: Art. 186 co 7  cds Rifiuta alcoltest poi fa esame ematico è reato

La contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7, codice della strada presuppone il rifiuto alla sottoposizione all’accertamento mediante apparecchi portatili e nell’immediatezza del controllo (disciplinati dai commi 3 e 4), a nulla rilevando che, in un momento successivo, la persona sospettata di guidare in stato di ebrezza si sottoponga all’esame ematico (previsto per il caso di incidente dal comma 5). L’art. 186, comma 7, cit., non a caso sanziona il rifiuto dell’accertamento «di cui ai commi 3, 4 o 5», indicando chiaramente come il reato sia integrato dal rifiuto ad una delle predette modalità di controllo. Va, pertanto, affermato il principio secondo cui la contravvenzione in questione integra un reato istantaneo, che deve ritenersi consumato nel momento stesso in cui la persona richiesta di sottoporsi al test con l’etilometro si rifiuti, a nulla rilevando che, in un momento successivo e dopo un lasso temporale apprezzabile, non si opponga al prelievo ematico.   Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.11527 del 29/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:11527PEN), udienza del 02/03/2022, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore DI GERONIMO PAOLO

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