Codice della strada: Art. 187 CdS Alterazione richiesta per l’integrazione del reato

16 Mar

Codice della strada: Art. 187 CdS Alterazione richiesta per l’integrazione del reato

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/3/2017, Calabrese, Rv. 270168; Sez. 4 n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377). Questa Corte ha ritenuto altresì che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish). Tali considerazioni risultano in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277 del 2004). la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettiva- mente rilevabile dagli agenti di Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento dello presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in con- creto nei singoli soggetti. Nella fattispecie, l’alterazione appare logicamente attestata dalla congiunta sussi- d, stenza di plurimi elementi indicativi dello stato di alterazione: il fortissimo impatto del veicolo contro lo spartitraffico, il palo della luce e il guard-rail nonché la distru-zione del veicolo.Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8417 del 14/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:8417PEN), udienza del 06/10/2021, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore ESPOSITO ALDO

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