Codice della strada : Art. 187 CdS Guida in stato di alterazione

12 Set

Codice della strada : Art. 187 CdS Guida in stato di alterazione

Infatti, l’accertamento sul sangue prelevato dall’imputato all’interno del nosocomio immediatamente dopo l’incidente ha attestato la presenza nel liquido di cannabinoidi.

Nel caso di specie, la sussistenza dello stato di alterazione a carico dell’imputato al momento della guida del veicolo è restituito dall’esito del citato esame del sangue, anche se il test disposto sulle urine ha dato esito negativo. L’esame del sangue è certamente in grado di certificare la sussistenza dei presupposti del reato in contestazione: la presenza dei metaboliti dei cannabinoidi nel sangue è indice del perdurante influsso delle sostanze stupefacenti sul soggetto. Riguardo alla cinetica dei principali stupefacenti e loro metaboliti è, infatti, noto che i principi attivi permangono sempre per un tempo piuttosto breve nel sangue e che esplicano i loro effetti solo quando sono presenti in questa matrice biologica. In tali casi la metabolizzazione in corso e quindi il processo di assorbimento corporeo, in relazione alla quantità rilevata superiore al valore soglia, è un processo che di per sé attesta l’alterazione dello stato psicofisico, poiché indica che è in corso lo smaltimento corporeo dell’effetto drogante: l’effetto dell’assunzione degli stupefacenti cessa, infatti, con la completa metabolizzazione da parte dell’organismo e sino a quando questa è in corso si deve ritenere l’assuntore in stato di alterazione, tanto più ove i valori rilevati siano indici di un processo metabolico lungi dal concludersi. In sintesi, l’accertamento ematico, ove positivo, è da ritenersi risolutivo sulla causa scatenante l’alterazione, che può ricondursi con certezza al recentissimo uso di droga (cfr. Cass., sezione quarta, sentenza n. 16895/2012 e più recente Cass., sezione quarta, sentenza 41376/2018). Dette emergenze attestano la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 187 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Uff. indagini preliminari Torino, Sent., 31/05/2023

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