Codice della strada : Art. 187 CdS Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

26 Gen

Codice della strada : Art. 187 CdS Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/3/2017, Calabrese, Rv. 270168; Sez. 4 n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377).Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unita- mente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017, Giannetto, Rv. 270929 che, in applica- zione di tale principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, deten- zione di involucri contenenti hashish). Tali considerazioni risultano in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277 del 2004),,, la quale laffrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettiva- mente rilevabile dagli agenti di Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in con- creto nei singoli soggetti. Tornando alla fattispecie in esame, in linea coi suesposti principi, la Corte territoriale, disattendendo le censure difensive, ha logicamente ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 187 cit., il riscontro delle analisi compiuto sulle urine e i dati sintomatici rilevati dagli organi di P.G. sul conducente al momento del fatto e, cioè, le pupille dilatate, lo stato di ansia ed irrequietezza, il difetto di attenzione, i ripetuti conati di vomito, l’andatura barcollante e l’eloquio sconnesso. Le considerazioni difensive sull’inidoneità delle analisi sulle urine ad attestare lo stato di alterazione dell’imputato conseguente all’uso di stupefacenti contrastano coi consolidati arresti giurisprudenziali sopra riportati. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2635 del 23/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2635PEN), udienza del 27/10/2022, Presidente SERRAO EUGENIA  Relatore ESPOSITO ALDO

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