Codice della strada : Art. 187 CdS  Rifiuto

28 Mar

Codice della strada : Art. 187 CdS  Rifiuto

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 187, c. 2 e 7, codice strada, non è richiesto, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, che sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie (sez. 4, n. 24914 del 19/2/2019, Russo, Rv. 276363; n. 12197 del 11/1/2017, Taglialatela, Rv. 269394).  In particolare, si è affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previsto dal comma 7 dell’art. 187 C.d.S., è configurabile quando si rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo, poichè, in base a tali previsioni, è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti; accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (vedi, in motivazione, sez. 4, n. 24914/19 cit.).  Il che è quanto è avvenuto nella specie, avendo gli operanti rilevato una sintomatologia significativa nel senso sospettato, motivata, quanto alla sua univocità, in maniera del tutto congrua dai giudici territoriali e, come tale, insindacabile in questa sede, oltre che corroborata dal possesso di sostanza stupefacente da parte dell’imputato.  (Corte Cost. n. 186/2000). Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28/02/2023) 13-03-2023, n. 10410

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