Codice della strada : Art. 189 CDS Fuga

16 Dic

Codice della strada : Art. 189 CDS Fuga

«il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza» (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). L’accertamento sull’esistenza dell’elemento psicologico di questo reato e di quello dì cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, pertanto, «va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro» (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294). Con specifico riferimento al delitto previsto dall’art. 189, comma 7, cod. strada, si è affermato che, per integrare l’elemento psicologico del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di non prestare assistenza alla persona ferita accompagnata dalla consapevolezza dell’incidente, del danno alle persone e della necessità del soccorso. (Sez. 4, n. 15867 del 17/12/2008, dep.2009, D’Amato, Rv. 243440). Si è chiarito, inoltre, che «nel reato di “fuga”, previsto dall’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza» (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, Rv. 271046). 2.2. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Ha sottolineato, infatti, che l’imputato ebbe piena contezza dell’incidente ed era consapevole che quell’incidente era idoneo ad arrecare danni alle persone, perché l’impatto aveva comportato il distacco dello specchietto retrovisore sinistro della macchina determinando la caduta a terra di un veicolo a due ruote e della persona che lo guidava. A questo proposito è utile ricordare che, come efficacemente chiarito da condivisibili arresti giurisprudenziali, «i contenuti dell’obbligo di prestare assistenza non possono essere ricostruiti alla luce di una interpretazione che ne comporti, in definitiva, la riduzione all’obbligo di prestare soccorso sanitario». I doveri di solidarietà che gravano sull’utente della strada, infatti, «impongono di considerare la locuzione “prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale» (ez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216, pag. 5 della motivazione). Ne consegue che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale – peraltro neppure invocata dal ricorrente – non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile e «l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata» (cfr. Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841).Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.48525 del 06/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:48525PEN), udienza del 25/10/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore VIGNALE LUCIA

Rispondi