Codice della strada: Art. 189 cds  Omissione di Soccorso

28 Feb

Codice della strada: Art. 189 cds  Omissione di Soccorso

Integra il reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 1 e 6 , (cosiddetto reato di “fuga”), la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie “per pochi istanti”), senza consentire la propria identificazione, ne’ quella del veicolo. z Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire ne’ l’identificazione del conducente, ne’ quella del veicolo, ne’ lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (così Sez. 4, del 25.1.2001 n. 20235, Rv. 234581 – Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Rv. 234581 – Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734). Invero è pacifico che l’elemento soggettivo del detto reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.6207 del 22/02/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:6207PEN), udienza del 17/12/2021, Presidente SARNO GIULIO  Relatore ROSI ELISABETTA

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