Codice della strada : Consenso agli  esami clinici in caso di sinistro non occorre

12 Feb

Codice della strada : Consenso agli  esami clinici in caso di sinistro non occorre

Quanto alla questione relativa all’assenza del consenso agli esami clinici, basterà riaffermare che l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico- terapeutico, non richiede -in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, C.d.S. – uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento, ferma restando la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata (cfr. Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Rv. 271665; Sez. 4, n. 2343 del 29%11/2017, Rv. 272334; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Rv. 277946). Essendosi verificato un incidente stradale, si procede in applicazione del protocollo operativo di cui all’art. 186, comma 5, C.d.S. che, invero, non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (sul punto, diffusamente, Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490), con l’unico limite della possibilità di opporre rifiuto alla prestazione del trattamento sanitario. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza dello stesso Giudice delle Leggi che ha già riconosciuto la legittimità della disciplina del Codice della Strada anche laddove, nell’indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, essa non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (Corte Cost., n. 238 del 1996). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4347 del 01/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:4347PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore MICCICHE’ LOREDANA

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