Codice della strada : La targa prova deve essere a bordo del veicolo

6 Mar

Codice della strada : La targa prova deve essere a bordo del veicolo

A norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001, la circolazione di un

veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia

all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura

assicurativa, precisandosi che tale autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un

solo veicolo per volta e deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso.

Pertanto, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo

del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, c.d.s. 1992) e sprovvisto della copertura assicurativa (art.

193, comma 2, dello stesso c.d.s.), senza che si possa conferire alcun rilievo al fatto

che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del

soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione,

poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una

finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione; né assume rilevanza che detti

documenti siano acquisiti solo successivamente in sede giudiziale a seguito di

opposizione da parte del soggetto nei cui confronti è stato elevato il verbale di

contestazione con riguardo all’accertamento delle due suddette infrazioni. In modo ancor più approfondito va sottolineato come dal combinato disposto dell’art.

1, comma 4, e dell’art. 2, comma 1, del citato d.P.R. n. 474/2001 emerge chiaramente

che tanto l’autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del

veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto evidente ne è la ratio

che – con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, al quale

durante la stessa riferire l’autorizzazione, così impedendo che in base alla medesima

autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli – intende non solo regolare il

regime dell’autorizzazione ma, soprattutto, coordinare questo con quello

dell’assicurazione obbligatoria. Poiché, infatti, tale assicurazione è stipulata in

correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa

targa-prova, solo la presenza dell’una e dell’altra a bordo garantiscono la copertura

assicurativa del veicolo durante l’uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù

della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono

l’utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro

veicolo. Di converso, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa-prova

a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il

quale non è stata rilasciata la carta di circolazione – non potendosi invocare

l’autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del

quale si trovi il relativo documento e successivamente al quale sia applicata la targaprova

– e privo della copertura assicurativa, non potendo quindi, a tal proposito, avere

alcuna efficacia “sanante” la postuma produzione della relativa documentazione in sede

giudiziale. Civile Ord. Sez. 2 Num. 3706 Anno 2022 Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 07/02/2022

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