Codice della strada : Pedone che attraversa fuori le strisce

20 Ott

Codice della strada : Pedone che attraversa fuori le strisce

Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è difatti tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa attribuirsi, secondo le condizioni del caso, una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito (Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata; Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931-01). 2.4.2. Più nel dettaglio, per quanto sia stato ancora ribadito il principio per cui «in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo» (ex plurimís, Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929-01), non poche decisioni, difatti, sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, adottano una impostazione non del tutto coincidente, sostenendo che il comportamento del soggetto passivo del reato o del terzo, per poter essere ritenuto causa da sola sufficiente a cagionare l’evento deve aver introdotto nella sequenza degli antecedenti un rischio eccentrico. 2.4.3. In particolare, come di chiarito da Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, e di recente ribadito da Sez. 4, n. 30824/2022, Nicoletti, cit., non massimata, si vuole significare che, almeno in alcuni casi, la prevedibilità o l’imprevedibilità di quel comportamento non è realmente significativa, mentre lo è l’innesco di un rischio la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte. Ne consegue che, ai fini che si stanno considerando, non è di per sé rilevante il grado di divergenza tra condotta attesa (quella corretta) e condotta concreta (scorretta) del soggetto passivo del reato. Ciò che davvero rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico; il che, in questa sede, significa dare risposta al quesito se sul tema sia stata resa dai giudici di merito una motivazione priva di taluno dei vizi elencati nell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38020 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38020PEN), udienza del 13/09/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore ANTEZZA FABIO

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