Codice rosso : Art. 609 BIS cp  Mancata conoscenza dell’eta’ della minore

11 Apr

Codice rosso : Art. 609 BIS cp  Mancata conoscenza dell’eta’ della minore

Il fatto tipico scusante previsto in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa è “configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori” (Sez. 3, n. 29640 del 14/03/2018, non massimata; n. 3651 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 259089), nonchè della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 322 del 24.7.2007), la quale, nel ribadire il principio, ha ulteriormente precisato che “qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto dispone lascino residuare il dubbio circa l’effettiva età del partner, detto soggetto al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacchè operare in situazioni di dubbio circa un elemento costitutivo dell’illecito (o un presupposto del fatto) -lungi dall’integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile – equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non addirittura di dolo eventuale”. Il ricorso non si confronta puntualmente nè con il contenuto del provvedimento impugnato nè con la citata, univoca, sedimentata giurisprudenza.Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22/02/2023) 10-03-2023, n. 10151

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