Categoria: Codice rosso

12 Set

Codice rosso : Art. 609 bis cp  Violenza sessuale concetto di violenza

In tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609-bis c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Sez. U, n. 27326 del 16/07/2020, C., Rv. 279520). Infatti detta espressione ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo formale e pubblicistico – coincidenti con la qualifica di pubblico ufficiale ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Sez. 3, n. 33049 del 17/05/2016, B., Rv. 267402). Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07/06/2023) 11-08-2023, n. 34835

30 Mag

Codice rosso : Art. 583 quinquies cp   Sfregio Permanente

Si è infatti affermato che: – la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perchè ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità. (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Rv. 270137);  – ai fini della configurabilità dello sfregio permanente, che consiste nel turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale (Sez. 5, n. 23692 del 07/05/2021, Rv. 281319);  – integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso (Sez. 5, n. 27564 del 21/09/2020, Rv. 279471).  Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05/04/2023) 24-05-2023, n. 22625

30 Mag

Codice rosso : Art. 609 bis cp  Anche il bacio non consensuale va qualificato come  atto sessuale

Ai fini invero della configurabilità del reato di violenza sessuale va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, G., Rv. 236964). Tutto ciò, peraltro, non dimenticando la possibile valenza sessuale anche di un bacio non consensuale sulla guancia (cfr. Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019, P., Rv. 277179), posto comunque che tra gli atti suscettibili di integrare tale delitto possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente (come, ad es. palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca)(Sez. 3, n. 549 del 15/11/2005, dep. 2006, B., Rv. 233115). Mentre, per vero, alcuna pretesa natura consuetudinaria può ravvisarsi neppure nel bacio sulla guancia tra due soggetti che fino a pochi minuti prima erano due perfetti sconosciuti l’uno rispetto all’altra, e si erano trovati a contatto per la regolarizzazione amministrativa del titolo di viaggio. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/01/2023) 25-05-2023, n. 22696

26 Mag

Codice rosso : Art. 583 cp Sfregio Permanente

“In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee dei volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso” – attraverso il cui mero richiamo ha inteso chiudere il cerchio sulla valutazione della fattispecie in esame; ciò, quindi, senza considerare tutte le implicazioni che la giurisprudenza di questa Corte più in generale richiede riguardo al tema in questione e soprattutto senza confrontarsi con tutte le emergenze processuali, ivi compresa la perizia; senza affrontare in definitiva una effettiva, compiuta, valutazione delle ripercussioni delle lesioni in termini di sfregio permanente; laddove la locuzione estrapolata dalla massima suindicata, a cui risulta in buona sostanza aggrappata la decisione – “un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso” – non può risolversi in un’etichetta qualificatoria da adoperare per definire un fatto aggravato dallo sfregio permanete senza essersene prima approfonditi tutti gli aspetti, specifici, rilevanti ai fini di tale qualificazione, nel caso di specie del tutto pretermessi. Corte – Sez. 5, Sentenza n. 27564 del 21/09/2020, Rv. 279471 – 01 Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19/04/2023) 05-05-2023, n. 18894

11 Apr

Codice rosso : Art. 609 BIS cp  Mancata conoscenza dell’eta’ della minore

Il fatto tipico scusante previsto in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa è “configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori” (Sez. 3, n. 29640 del 14/03/2018, non massimata; n. 3651 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 259089), nonchè della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 322 del 24.7.2007), la quale, nel ribadire il principio, ha ulteriormente precisato che “qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto dispone lascino residuare il dubbio circa l’effettiva età del partner, detto soggetto al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacchè operare in situazioni di dubbio circa un elemento costitutivo dell’illecito (o un presupposto del fatto) -lungi dall’integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile – equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non addirittura di dolo eventuale”. Il ricorso non si confronta puntualmente nè con il contenuto del provvedimento impugnato nè con la citata, univoca, sedimentata giurisprudenza.Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22/02/2023) 10-03-2023, n. 10151

16 Set

Codice rosso: Art. 572 cp  Il reato si configura anche in assenza di convivenza ma con assidua frequentazione abitativa

Come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di maltrattamenti in famiglia l’art. 572, c.p., è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Sicché tale delitto è configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’ assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (cfr., Cass., Sez. 5, n. 24688 del 17.3.2010, Rv. 248312; Cass., Sez. 6, n. 31121 del 18.3.2014, Rv. 261472). Quel che rileva, dunque, non è la convivenza in sé, ma l’esistenza di un’assidua frequentazione, anche abitativa, che sia sintomatica di una relazione sentimentale contraddistinta dalla consuetudine dei rapporti creati tra i soggetti. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.33581 del 13/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:33581PEN), udienza del 18/05/2022, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore GUARDIANO ALFREDO

16 Mar

Codice rosso: Art. 572  co. 2 cp Aggravante fatti commessi in presenza di minore

Il reato di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell’essere stato commesso alla presenza di un minore si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore, vittima di violenza cd. assistita, perché, ai soli fini della configurabilità dell’aggravante, non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell’abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, G., Rv. 281051; Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, Z., Rv. 274924);Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8678 del 15/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:8678PEN), udienza del 11/02/2022, Presidente CRISCUOLO ANNA  Relatore GIORGI MARIA SILVIA

23 Nov

Codice rosso : Art. 628 e 629 cp estorsione e rapina commessa in danno dei prossimi congiunti quando esclusione della causa di non punibilità art 649 cp

Per i delitti tentati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., pertanto, la operatività della causa di non punibilità dell’art. 649 cod. pen. è limitata alle ipotesi nelle quali gli stessi siano stati commessi solo con minaccia (ex plurimis: Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712; Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013, Gallano, Rv. 255982; Sez. 2, n. 18273 del 19/01/2011, Frigerio, Rv. 250083; Sez. 2, n. 22628 del 08/05/2001, Losito, Rv. 219421) e non già ricorrendo alla violenza fisica. La violenza è, infatti, una fattispecie ben distinta dalla minaccia, sicché quest’ultima non può ritenersi ricompresa nella prima, la quale implica l’esplicazione di un’energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa; la minaccia è, invece, la prospettazione, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui (ex plurimis: Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, Carollo, Rv. 48031). Tale principio di diritto (e, segnatamente, la distinzione tra commissione del reato mediante violenza o minaccia), tuttavia, non opera con riferimento ai delitti consumati nominativamente indicati dalla prima parte dell’ultimo comma dell’art.649 cod. pen., quali il delitto di estorsione. I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono, infatti, esclusi dall’area di applicabilità della previsione dell’art.649 cod. pen., per espressa previsione normativa, pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia (ex plurimis: Sez. 2, n. 28141 del 15/06/2010, Stefoni, Rv. 247937; Sez. 2, n. 39008 del 24/06/2009, Cilli, Rv. 245250). Nel contesto della fattispecie in esame, infatti, la locuzione “commesso con violenza alle persone” si riferisce unicamente ad “ogni altro delitto contro il patrimonio” di cui alla seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen. e, pertanto, tale inciso deve essere riferito ad ogni delitto contro il patrimonio diverso ed ulteriore rispetto ai menzionati delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione. Il legislatore, del resto, nel delineare la causa di non punibilità prevista dalla prima parte dell’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen. ha espressamente eccettuato i predetti delitti, senza introdurre alcuna limitazione in relazione alle possibili alternative modalità esecutive degli stessi. Pertanto, il delitto consumato di estorsione è sempre escluso dall’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., sia che risulti commesso con violenza fisica, che con minaccia, laddove la tentata estorsione commessa solo con violenza morale (rectius: minaccia) ricade nell’ambito applicativo della seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen. Tale assetto normativo, del resto, non integra alcuna disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., in quanto le ipotesi tentate dei delitti comportano una lesione solo “potenziale” del bene giuridico tutelato e, pertanto, non irragionevolmente meritano, nel disegno legislativo, un trattamento meno severo rispetto alle rispettive fattispecie consumate. 3. Così delineati i principi di diritto che regolano la fattispecie va detto che la sentenza della Corte di appello nel trattare dei fatti estorsivi (sia consumati che tentati) è caratterizzata solo dalla apodittica affermazione (pag. 5) che “dalle risultanze istruttorie risulta in modo inequivoco che l’imputato usò non solo minacce, ma anche violenze, che indirizzò sia verso gli oggetti che verso le persone (cfr. in particolare deposizione di Napoletano Lucia). Ne segue che non può ravvisarsi la ipotesi di cui all’art. 649 cod. pen.”. Sez. SECONDAPENALE,Sentenza n.11648 del 15/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11648PEN),udienza del 27/02/2019,Presidente PRESTIPINO ANTONIO Relatore ALMA MARCO MARIA