Codice rosso : Art. 628 e 629 cp estorsione e rapina commessa in danno dei prossimi congiunti quando esclusione della causa di non punibilità art 649 cp

23 Nov

Codice rosso : Art. 628 e 629 cp estorsione e rapina commessa in danno dei prossimi congiunti quando esclusione della causa di non punibilità art 649 cp

Per i delitti tentati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., pertanto, la operatività della causa di non punibilità dell’art. 649 cod. pen. è limitata alle ipotesi nelle quali gli stessi siano stati commessi solo con minaccia (ex plurimis: Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712; Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013, Gallano, Rv. 255982; Sez. 2, n. 18273 del 19/01/2011, Frigerio, Rv. 250083; Sez. 2, n. 22628 del 08/05/2001, Losito, Rv. 219421) e non già ricorrendo alla violenza fisica. La violenza è, infatti, una fattispecie ben distinta dalla minaccia, sicché quest’ultima non può ritenersi ricompresa nella prima, la quale implica l’esplicazione di un’energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa; la minaccia è, invece, la prospettazione, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui (ex plurimis: Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, Carollo, Rv. 48031). Tale principio di diritto (e, segnatamente, la distinzione tra commissione del reato mediante violenza o minaccia), tuttavia, non opera con riferimento ai delitti consumati nominativamente indicati dalla prima parte dell’ultimo comma dell’art.649 cod. pen., quali il delitto di estorsione. I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono, infatti, esclusi dall’area di applicabilità della previsione dell’art.649 cod. pen., per espressa previsione normativa, pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia (ex plurimis: Sez. 2, n. 28141 del 15/06/2010, Stefoni, Rv. 247937; Sez. 2, n. 39008 del 24/06/2009, Cilli, Rv. 245250). Nel contesto della fattispecie in esame, infatti, la locuzione “commesso con violenza alle persone” si riferisce unicamente ad “ogni altro delitto contro il patrimonio” di cui alla seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen. e, pertanto, tale inciso deve essere riferito ad ogni delitto contro il patrimonio diverso ed ulteriore rispetto ai menzionati delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione. Il legislatore, del resto, nel delineare la causa di non punibilità prevista dalla prima parte dell’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen. ha espressamente eccettuato i predetti delitti, senza introdurre alcuna limitazione in relazione alle possibili alternative modalità esecutive degli stessi. Pertanto, il delitto consumato di estorsione è sempre escluso dall’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., sia che risulti commesso con violenza fisica, che con minaccia, laddove la tentata estorsione commessa solo con violenza morale (rectius: minaccia) ricade nell’ambito applicativo della seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen. Tale assetto normativo, del resto, non integra alcuna disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., in quanto le ipotesi tentate dei delitti comportano una lesione solo “potenziale” del bene giuridico tutelato e, pertanto, non irragionevolmente meritano, nel disegno legislativo, un trattamento meno severo rispetto alle rispettive fattispecie consumate. 3. Così delineati i principi di diritto che regolano la fattispecie va detto che la sentenza della Corte di appello nel trattare dei fatti estorsivi (sia consumati che tentati) è caratterizzata solo dalla apodittica affermazione (pag. 5) che “dalle risultanze istruttorie risulta in modo inequivoco che l’imputato usò non solo minacce, ma anche violenze, che indirizzò sia verso gli oggetti che verso le persone (cfr. in particolare deposizione di Napoletano Lucia). Ne segue che non può ravvisarsi la ipotesi di cui all’art. 649 cod. pen.”. Sez. SECONDAPENALE,Sentenza n.11648 del 15/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11648PEN),udienza del 27/02/2019,Presidente PRESTIPINO ANTONIO Relatore ALMA MARCO MARIA 

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