Esercizi pubblici : Art.  515 cp Frode in commercio

25 Set

Esercizi pubblici : Art.  515 cp Frode in commercio

Ai fini della configurazione del reato di frode in commercio, non è necessaria la concreta contrattazione con un avventore essendo integrato il reato, nella forma tentata, in presenza di detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, qualità destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 15/02/2011, Berloco, Rv. 250473 – 01). Il deposito nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, è atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere,, nel caso di vendita all’ingrosso, il reato di frode nell’esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 3479 del 18/12/2008, Urbani, Rv. 242288 – 01). Quest’ultima pronuncia ha chiarito che l’art. 515 cod.pen., facendo riferimento a chiunque ponga in essere la condotta sanzionata “nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico”, è finalizzato alla tutela sia del pubblico dei consumatori, che degli stessi commercianti e che l’esposizione al pubblico della merce è, invece, normalmente riscontrabile solo nel caso della vendita al minuto. Al di fuori della vendita al minuto, la valutazione dell’univocità degli atti non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipo di attività e delle modalità con le quali normalmente essa si svolge. E ciò, per il principio secondo il quale il tentativo nel reato di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l’acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l’idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna (cfr. Sez. 3, n. 14161 del 13/12/1999), principio non contradetto dalla pronuncia delle Sezioni Unite Morici (Sez. U n. 28 del 25/10/2000, Morici, Rv. 217295 – 01) su fattispecie diversa (commercio al minuto).  Sez. FERIALE PENALE, Sentenza n.36684 del 05/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:36684PEN), udienza del 31/08/2023, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore GAI EMANUELA

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