Furto : Art. 624 bis cp Abitazione Disabitata

8 Gen

Furto : Art. 624 bis cp Abitazione Disabitata

Il Collegio condivide infatti – e intende perciò ribadire – i principi affermati dalla sentenza Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, secondo la quale anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché’non abbandonato, rientra nella nozione di privata dimora. A tali conclusioni si è giunti valorizzando: da un lato, l’esistenza di un rapporto stabile che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto; dall’altro, la circostanza che il luogo presenti connotazioni che consentano di ricondurlo alla personalità del titolare (nello stesso senso, da ultimo: Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421; Sez. 5, n. 17954 dell’11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207). La Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi. Ha ritenuto, infatti, che la casa nella quale fu consumato il furto fosse chiaramente riconducibile alla persona che aveva diritto a dimorarvi perché non era affatto abbandonata, ma era chiusa a chiave, fatta oggetto di regolare manutenzione, e custodiva, oltre agli arredi che la rendevano abitabile, anche gli effetti personali appartenuti ai defunti genitori della proprietaria: si trattava quindi di un luogo che, pur non attualmente abitato, era preservato e custodito come destinato a privata dimora. Non vale obiettare, come fa la difesa, che secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 27007601 (pag. 9 della motivazione), per poter sussumere il fatto nell’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; e) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza di tutti questi elementi evidenziando: che la casa poteva essere utilizzata per la vita privata della proprietaria (la quale non vi abitava, ma poteva recarvisi); che la proprietaria era stabilmente legata ad essa)avendovi lasciato gli arredi e gli effetti personali dei propri cari; che l’immobile era chiuso a chiave e, pertanto, non era accessibile senza il consenso della titolare. Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.51595 del 29/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:51595PEN), udienza del 29/11/2023, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore VIGNALE LUCIA

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