Furto : Art. 624 bis e 625 co 2 Furto in abitazione passando da finestra aggravante del mezzo fraudolento e scaltrezza

17 Apr

Furto : Art. 624 bis e 625 co 2 Furto in abitazione passando da finestra aggravante del mezzo fraudolento e scaltrezza

Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall’agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. 1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l’attività preparatoria al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215). 1.3, Il Collegio ribadisce, dunque, che la “ratio” dell’aggravante risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integrata la frode da un artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede, e che l’artificio, a sua volta, è qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose (Sez. 5 – n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione). 1.4.Nel caso di specie entrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacchè l’introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito dal portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra – che ha tutt’altra finalità che quella di consentire l’accesso al bene – è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l’insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell’aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei passaggi non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l’altezza dell’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf. Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153). E’ indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma – per quanto non originale – al fine di introdursi nell’abitazione servendosi di una via di accesso diversa da quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione della diversa naturale destinazione del varco. La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.14927 del 11/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14927PEN), udienza del 22/01/2024, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

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