Furto : Art. 624 cp Supera casse e tenta di fuggire e’ furto consumato

16 Lug

Furto : Art. 624 cp Supera casse e tenta di fuggire e’ furto consumato

Integra, invero, il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263 – 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che individuano il momento di consumazione del delitto di furto, in quanto «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. 5, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01). Ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito, anche solo momentaneamente, l’esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, pur se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi ed autonomi. Ai fini della configurabilità del tentativo, occorre che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all’agente l’esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto. In sostanza, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, Nel caso in esame, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata, posto che l’imputato è stato colto nella condotta delittuosa solo dopo il superamento della casse, arrivando finanche a fuggire ed acquisire una disponibilità – seppure per breve tempo – autonoma e immediata della refurtiva, da lui gettata al solo fine di evitare l’accertamento di un fatto già consumato. Quanto poi alla vigilanza mantenuta mediante il dispositivo dell’antitaccheggio, è noto come tale placca consenta una mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, ma non il controllo a distanza e diretto sul bene (ex multis, Sez. 5 n. 4036 del 26/11/2015, dep. 2016, Craciun, Rv. 267564 -01; Sez. 5, n. 6168 del 16/10/2015, PM in proc. Altobelli, Rv. 266071 -01).  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.25562 del 14/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:25562PEN), udienza del 01/03/2023, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

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