Furto : Furto energia elettrica aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio,

21 Feb

Furto : Furto energia elettrica aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio,

La ratio dell’aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l’appunto, non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione é pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n. 698/2014, cit.). È, dunque, corretto affermare che la rado del maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l’allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene “energia” (così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, mm.). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5687 del 09/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:5687PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore CAPPELLO GABRIELLA

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