Militaria : Violata Consegna

11 Gen

Militaria : Violata Consegna

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, ha premesso che l’incriminazione della violata consegna (collocata nel Titolo Secondo del cod. pen. mil. pace) è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese nel Titolo Terzo; ha poi aggiunto che il reato può essere commesso solo da un militare che sia comandato a un servizio determinato e al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna. Con riguardo al contenuto di ciò che può costituire consegna, la Corte Cost. ha rimarcato che la consegna deve essere precisa, nel senso che deve «determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio». Seguendo queste linee interpretative, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l’adempimento di un determinato servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi» (Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, Rv. 237351). 2.1. Va, inoltre, ricordato che «ai fini della configurabilità del reato di violata consegna, tutte le prescrizioni della consegna hanno pari forza cogente, senza che sia dato al militare, tenuto alla loro rigorosa osservanza, di valutare se alcuna di esse non possa influire sulla regolarità e sull’efficienza del servizio. Ne deriva che, consistendo l’elemento soggettivo del reato nella coscienza e volontà di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte dalla consegna ricevuta, è del tutto irrilevante, ai fini dell’esclusione del dolo generico richiesto per l’integrazione del detto elemento soggettivo, il convincimento dell’imputato, più o meno fondato, che la sua condotta non conforme alle prescrizioni non possa influire sulla regolarità e sull’efficienza del servizio» (Sez. 1, n. 7911 del 28/03/1988, Porcu, Rv. 178826). 2.2.

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.360 del 09/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:360PEN), udienza del 05/10/2022, Presidente MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO  Relatore APRILE STEFANO

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