Misure di prevenzione : Daspo

4 Lug

Misure di prevenzione : Daspo

Il provvedimento del Questore indica nel A.A. colui che in occasione di una competizione sportiva ufficiale ha acceso una “torcia illuminante”, ricevuta da altro tifoso. L’art. 6-ter L. 402/1989 indica, a mero titolo esemplificativo, “razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile”, locuzione con cui devono intendersi “fuochi artificiali o oggetti analoghi” (Sez. 3, n. 1988 dell’08/10/2014, Pinto, n. m.). La “torcia illuminante” (o “fumogeno”) costituisce quindi uno degli “artifizi pirotecnici” chiaramente utilizzabili, ai sensi degli artt. 6-bis e 6-ter della L. n. 401 del 1989, per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive. Una risalente pronuncia (Sez. 3, n. 29078 del 04/04/2002, Cini, Rv. 222037 – 01), aveva stabilito che “la semplice denuncia per il reato di cui all’art. 650 c.p., per essere stato trovato in possesso di un “fumogeno”, non può giustificare l’emissione del provvedimento del questore a norma dell’art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall’art. 6-bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l’applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti”. Tuttavia, se è vero che l’art. 6-bis prevede quale condotta punibile quella di chi “lancia o utilizza, in mode da creare un concreto pericolo per le persone” gli oggetti di cui sopra, ìl successivo 6-ter (introdotto dalla I.n. 88 del 24/04/2003, conversione del D.L. n. 28 del 24/02/2003, quindi in epoca successiva alla pronuncia testè riportata) sanziona quella di chi di tali oggetti “è trovato in possesso”. Non vi è dubbio pertanto che, almeno ai sensi dell’art. 6-ter, la condotta contestata al A.A. risulti tra quelle vietate in occasione di competizioni sportive.

Sussistevano quindi pienamente i presupposti per l’emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso i luoghi ove si tengono manifestazioni sportive. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07/06/2023) 23-06-2023, n. 27482

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