Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale inosservanza obblighi detenzione armi

11 Gen

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale inosservanza obblighi detenzione armi

Per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di armi deve intendersi in senso restrittivo (cfr. Cass. Sez. 1 n. 38343 del 10/09/2021, Rv. 282046 – 01, che ha affermato che “in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva”; Cass. Sez. 1 n. 17877 del 01/03/2019, Rv. 275603 – 01, che ha statuito che “ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi, il concetto di arma deve intendersi limitato alle sole armi proprie e non può essere riferito ad un coltello a serramanico, da considerarsi arma impropria”; Cass. Sez. 1, n. 1104 del 19/11/2009, dep. 2010, Rv. 245939 – 01, che ha affermato che “per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie, e non può essere riferito alle munizioni”). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.410 del 10/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:410PEN), udienza del 18/10/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TALERICO PALMA

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