Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazione prescrizione non associarsi con persone condannate o sottoposte a misure

19 Feb

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazione prescrizione non associarsi con persone condannate o sottoposte a misure

Secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto, implica un’abitualità o serialità di comportamenti, sicché esso è configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 – 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 – 01; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806 – 01; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687 – 01). Si è pertanto escluso che il reato sia integrato da un unico episodio o anche da due soli contatti con soggetti pregiudicati. «in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi» (Sez. 1, n. 44586 del 03/05/2018, Viola, Rv. 273978 – 01; Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5357 del 07/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:5357PEN), udienza del 06/10/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore MELE MARIA ELENA

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