Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazioni prescrizioni

19 Apr

Misure di prevenzione : Sorveglianza speciale violazioni prescrizioni

È nota, inoltre, la giurisprudenza di legittimità mercè la quale le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto (come novellato dal d. I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005) dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56, così sanzionandosi l’inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 – 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, Luorio, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410). Con riferimento al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con l’obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento. L’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede al primo comma, l’ipotesi del sorvegliato speciale cd. semplice, che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi ineriscono. L’art. 8 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità e di rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Cacucciolo, Rv. 285051 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.14856 del 10/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14856PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente SIANI VINCENZO  Relatore CALASELICE BARBARA

Rispondi