Penale : Abuso d’ufficio

1 Nov

Penale : Abuso d’ufficio

L’art. 323 cod. pen., infatti, prevedendo che l’abuso di ufficio debba essere commesso «nello svolgimento delle funzioni o del servizio», circoscrive la punibilità delle condotte abusive alle sole condotte realizzate dal pubblico funzionario nell’ambito della sua attività funzionale, quale espressione dell’attività pubblica a lui affidata. Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato di abuso d’ufficio, è, dunque, necessario che la condotta sia realizzata attraverso l’esercizio del potere pubblico attribuito al soggetto agente, configurando i comportamenti non correlati all’attività funzionale, o meramente occasionati da essa, una mera violazione del dovere di correttezza, non rilevante ai sensi dell’art. 323 cod. pen. anche se in contrasto di interessi con l’attività istituzionale (Sez. 6, n. 14721 del 17/02/2022, Raponi, Rv. 283150 – 01). Quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni non è, invece, configurabile il reato di abuso di ufficio (Sez. 6, n. 1269 del 5/12/2012 (dep. 2013), Marrone, Rv. 254228-01; Sez. 6, n. 5118 del 25/02/1998, Percoco, Rv. 211709 – 01)

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