Categoria: Penale

24 Apr

Penale : Art 56, 423cp Delitto di tentato incendio

Va ricordato che integra il delitto di tentato incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l’azione non si compia o l’evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l’incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente (Sez. 3 – , Sentenza n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.16320 del 18/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16320PEN), udienza del 13/03/2024, Presidente DI NICOLA VITO  Relatore POSCIA GIORGIO

21 Apr

Penale : Saluto romano rilevanza penale cassazione sezioni unite

 Con la sentenza n. 16153 , depositata il 17 aprile 2024, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.I. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)».

21 Apr

Penale : Art 515 cp Frode nell’esercizio del commercio

L’art. 515 cod. pen., che incrimina il delitto di “frode nell’esercizio del commercio”, punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, “chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”. Il bene tutelato dalla norma incriminatrice in esame risiede nella lealtà e nella correttezza negli scambi commerciali (Sez. 3, n. 14017 del 04/12/2018, dep. 2019, p.m. in c. Origlia, Rv. 275357; Sez. 3, n. 2291 del 07/07/1994, p.m. in c. Timperi, Rv. 198851); in particolare, la norma è posta a presidio non soltanto del compratore, ma anche dell’interesse del produttore che, per il contegno ingannevole del commerciante, veda ridotta la richiesta dei beni e parallelamente la spinta alla loro produzione. La condotta punita consiste nella consegna all’acquirente di aliud pro alio ovvero di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, laddove la diversità può riguardare, alternativamente, l’origine, la provenienza, la qualità o la quantità. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.15117 del 12/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15117PEN), udienza del 28/03/2024, Presidente SARNO GIULIO  Relatore CORBETTA STEFANO

21 Apr

Penale : Tentato omicidio dolo eventuale e dolo alternativo

Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 – 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato “così poco estrinseco” come l’atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 -01). 3.2.2. L’analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 – 01 per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta in essere con accettazione dell’evento, l’autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell’evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l’autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un’intensità maggiore di quelle indicate in precedenza. Se l’evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d’altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale. Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell’ipotesi in cui l’evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale. In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l’evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l’evento di lesioni (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 – 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 – 01). Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch’esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Meraviglia, Rv. 252046 – 01). La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell’effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell’azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.15862 del 16/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15862PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore MONACO MARCO MARIA

21 Apr

Polizia Giudiziaria: Le notificazioni all’imputato detenuto

«Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio», chiarendo in motivazione che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.15666 del 16/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15666PEN), udienza del 29/02/2024, Presidente DE AMICIS GAETANO  Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA

19 Apr

Penale : Art 612 cp Minaccia

“Integra il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. l’espressione, rivolta all’indirizzo di una persona, “comunque non finisce qui”, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un’ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito”(Sez.5, n. 9392 del 16/12/2019(dep. 2020)Rv. 27866401); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14110 del 08/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14110PEN), udienza del 31/01/2024, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA

17 Apr

Penale : Art. 610 cp Violenza Privata

In tema di violenza privata il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063 — 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.14629 del 09/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:14629PEN), udienza del 13/03/2024, Presidente ROMANO MICHELE  Relatore GIORDANO ROSARIA

9 Apr

Penale : Art. 628 e 582  cp Rapina e lesioni possono concorrere

L’azione aggressiva è stata posta in essere, pur se in frazioni

temporali diverse, da un gruppo di giovani che hanno aggredito la vittima
immediatamente dopo la sottrazione del telefono cellulare (Sez. 2, n. 8324 del
04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 01; Sez. 2 – , n. 33210 del 15/06/2021,
Guariglia, Rv. 281916 – 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era
certamente esorbitante rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del
telefono cellulare, così realizzando il delitto di lesioni personali (Sez. 2,
n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n.
21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543 – 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011,
Kennedy, Rv. 251124 – 01);   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.13177 del
29/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:13177PEN), udienza del 23/01/2024, Presidente
IMPERIALI LUCIANO  Relatore DI PAOLA SERGIO

3 Apr

Penale : Art. 624  cp  Bene giuridico protetto

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.12050 del 22/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12050PEN), udienza del 07/02/2024, Presidente ROMANO MICHELE  Relatore BRANCACCIO MATILDE

3 Apr

Penale : Sequestro probatorio

A questo proposito si deve ricordare che il sequestro probatorio è un «mezzo di ricerca della prova» e può essere eseguito quando sussiste il fumus della commissione di un reato inteso nella sua accezione materiale senza che sia necessaria la sussistenza di gravi indizi della responsabilità dell’indagato. Tale mezzo di ricerca della prova è ritualmente disposto, purché sia ragionevolmente presumibile o probabile (anche sulla base di argomenti di carattere logico), la commissione di un reato (Sez. 3, n.6465 del 14/12/2007, dep.2008, Penco, Rv. 239159; Sez. 2, n. 84 del 16/01/1997, Becacci, Rv. 203468). In altri termini: per ritenere la legittimità di un sequestro probatorio è sufficiente la sussistenza del fumus del reato unita alla possibilità che le cose oggetto del vincolo siano state utilizzate per commetterlo o ne costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo. Qualora tale fumus emerga dalle indagini svolte, il sequestro è legittimo perché volto a stabilire (in se stesso o per le indagini che l’apprensione del bene rende possibile) se il collegamento pert.inenziale tra la res e l’illecito, oltre che possibile, sia concretamente esistente (Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep.2014, Cisse, Rv. 258416; Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556; Sez. 3, n.13641 del 12/02/2002, Pedron, Rv. 221275). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.12470 del 27/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:12470PEN), udienza del 12/03/2024, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore VIGNALE LUCIA