Penale : Aggravante esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede

5 Mar

Penale : Aggravante esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede

Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si con- nota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in que- stione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non es- sendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video- sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, men- tre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8554 del 27/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8554PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente FERRANTI DONATELLA  Relatore ESPOSITO ALDO

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