Penale : Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Favoreggiamento Immigrazione

4 Lug

Penale : Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Favoreggiamento Immigrazione

Integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso” (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub, Rv. 247421). L’orientamento della giurisprudenza di legittimità può dirsi consolidato, nell’affermare anche che “per la configurazione dei reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di stranieri, previsto dall’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regoiarizzazione deiia ioro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante ii rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato” (Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434, pronunciata in un caso inerente ad attività propedeutiche rispetto a pratiche di regoiarizzazione di lavoratori stranieri, in relazione ai quali erano stati stipulati fittizi rapporti di lavoro; in senso analogo, si veda Sez. 1, n. 2934 del 11/10/2013 dep. 2014, Riu, Rv. 258387).  La decisione assunta dalla Corte territoriale si appalesa quindi conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. i., n. 45210 ciei 15/10/202.1, Pitt, n. m.; Sez. i, n. JJ3L9 del 21/04/2022, n. m.), che ritiene sussistente un rapporto di alternatività tra le fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini non appartenenti all’Unione Europea e di favoreggiamento della permanenza illegale dei medesimi cittadini. Secondo ia costante giurisprudenza di legittimità, ii reato de quo è configurabile, in presenza del compimento di atti solo successivi all’ingresso (regolare o meno che sia stato), che siano volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, in quanto protrattasi oltre lo spirare del termine legittimato da un regolare permesso di soggiorno) dello straniero nello Stato. Integra la fattispecie tipica ora in esame, quindi, ia condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere ii rilascio o ii rinnovo dei permesso di soggiorno (Sez. i, n. 12748 dei 27/2/2019, Piedimonte, Rv. 274991). Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30/03/2023) 28-06-2023, n. 28203

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