Penale : Art. 13 co 13 TU Stranieri

28 Apr

Penale : Art. 13 co 13 TU Stranieri

In tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, la legittimità del decreto di espulsione non condiziona l’esistenza del reato, perchè non ne costituisce diretto presupposto, avendo il decreto esaurito i suoi effetti con l’esecuzione del conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato (Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752-01). La fattispecie penale, di cui all’art. 13, comma 13, T.U. imm., non è configurata come punizione dell’inosservanza del provvedimento amministrativo di espulsione, ormai anzi ottemperato. Ad essere sanzionata è, viceversa, la trasgressione al divieto di reingresso, che sorge nel momento in cui lo straniero lascia il territorio nazionale. Il nuovo ingresso in Italia è sanzionato penalmente, si osservava, se viene compiuto prima del termine stabilito e senza che lo straniero abbia chiesto ed ottenuto la speciale autorizzazione dal Ministero dell’Interno, ovvero se il divieto sia stato revocato, nell’ipotesi prevista dal comma 14 del medesimo art. 13 T.U. imm., o, evidentemente, ad altro titolo. La revoca del divieto può implicitamente derivare, senza meno, dal rilascio di un nuovo permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09/12/2022) 06-04-2023, n. 14792

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