Penale : Art. 589 bis cp La violazione al cds di uno dei conducenti non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso

12 Ott

Penale : Art. 589 bis cp La violazione al cds di uno dei conducenti non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso

In tema di omicidio colposo da incidente stradale la violazione da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, occorrendo sempre provare che l’incidente non si sarebbe verificato qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4 n. 45589 del 10/11/2021, Laganà, Rv. 282596 ). Invero affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38026 del 07/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38026PEN), udienza del 21/09/2022, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore RICCI ANNA LUISA ANGELA

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